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Tariffe

 

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO

Legge 2 marzo 1949 n. 143 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI

CAPO I –

 NORME GENERALI

Art. 1.


La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

 

Art. 2.


Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:


a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;

b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;

c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;

d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

 

Art. 3.

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

 

Art. 4.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;

b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;

c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;

d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 110.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 per ogni altro aiuto di concetto (1). Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà [1]. Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento. [1] I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti: 1) perizie estimative (art. 24 di tariffa); 2) inventari e consegne (art. 29 di tariffa). (1) Compensi così aumentati, da ultimo, dal d.m. 3 settembre 1997, n. 417.

 

Art. 5.

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia: 

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti; 

b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua; 

c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico; 

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici; 

e) organizzazione razionale del lavoro; 

f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi; 

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni; 

h) collaudi di strutture complessive in cemento armato; 

i) opere di consolidamento restauri architettonici; 

l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza; 

m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000; 

n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1000. Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

 

Art. 6.

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: 

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; 

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; 

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; 

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; 

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. 

Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

 

Art. 7.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

 

Art. 8.

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

 

Art. 9.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

 

Art. 10.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

 

Art. 11.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente. La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.


CAPO II - COSTRUZIONI EDILIZIE. COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE.

OPERE IDRAULICHE. IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI. COSTRUZIONI MECCANICHE.
ELETTROTECNICA

 

Art. 12.


Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del professionista possono riguardare: 

a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione; 

b) la stima di un'opera esistente. Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28.

 

Art. 13.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17. [Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale] (1). (1) Vedi, ora, art. 5, d.m. 21 agosto 1958 che è il seguente: «Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo».

 

Art. 14.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

 

Classe

Categ.

OGGETTO 

 I 

 

 Costruzioni rurali, industriali civili,  artistiche e decorative 

 

 a)

Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

 b) 

Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

 c) 

Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

 d)

Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristi- che speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

 e)

Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

 II 

 f) 

Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

 

 g)

Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche. Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

 a)

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

 b)  

Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione, chimico alimentari e tintorie.

 c) 

Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la e coltivazione delle cave e miniere.

 III 

 

Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

 

 a) 

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nel- l'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

 b)  

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

 c) 

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

 IV 

 

 Impianti elettrici 

 

 a) 

Impianti termoelettrici, impianti dell'elettro- chimica e dell'elettrometallurgia.

 b)

Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

 c)

Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

 V 

 

 Macchine isolate e loro parti. 

 VI 

 

 Ferrovie e strade. 

 

 

 

 a)

Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

 b) 

Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici o funicolari.

 VII 

 

Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione in- terna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

 

 a) 

Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

 b)  

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

 c) 

Opere di navigazione interna e portuali. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

VIII IX 

 

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. 

 

 

 

 

 a)

Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tubi ordinari.

 b) 

Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

 c) 

Gallerie, opere sotterranee o subacquee, fondazioni speciali.


A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE (1)

(1) Alle prestazioni per l'esecuzione delle opere contemplate nella presente lettera sono applicabili i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 della tariffa 

(art. 2, d.m. 21 agosto 1958).


Art. 15.

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

 

Art. 16.

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

 

Art. 17.

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo. Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

 

Art. 18.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10. Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo. Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra. In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

 

Art. 19.

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni: 

a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;

f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;

g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

h) prove d'officina;

i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.


B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti. Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori. Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori. Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.

Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicando per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione del 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.

Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale. In particolare: Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva. Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:

 

PRESTAZIONE PARZIALE

Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'articolo 14 della tariffa 1932

I a b c d

I e

I f g

II III

IV 

VI VII VIII

IX 

c) progetto 

 0,05

 0,06

 0,06

 0,04

 0,04

 0,06

 0,03

 0,04

 esecutivo 

 0,15

 0,17

 0,17

 0,13

 0,11

 0,18

 0,09

 0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione. Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l) della tabella B, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite. Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai nn. 4 (compensi a vacazione), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

 

Art. 20.

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

 

Art. 21.

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b). Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale. Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori (1). (1) I criteri di cui al presente articolo sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera (art. 2, d.m. 21 agosto 1958).

 

Art. 22.

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo dalla parte non eseguita (1). (1) I criteri di cui al presente articolo sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera (art. 2, d.m. 21 agosto 1958).

 

Art. 23.

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista (1). (1) I criteri di cui al presente articolo sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera (art. 2, d.m. 21 agosto 1958).


D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura. Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso: a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di L. 3.703 (1); b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di L. 7.406 (1). Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale. (1) Importi, da ultimo, così aumentati dal d.m. 18 novembre 1971.

F) REVISIONE DEI PREZZI

La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato. Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento. Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi. Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

 

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

Art. 24.

Per le perizie estimative particolareggiate oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia. L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione. Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e ove occorrano, di tipi. Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà. Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

 

Art. 25.

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

 

Art. 26.

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio. Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

 

Art. 27.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli. 

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

 

Art. 28.

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del: 9,19 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000 6,13 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000 3,06 per cento sull'eccesso (1) e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6. (1) Percentuali, da ultimo, così elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

 

CAPO III - INVENTARI. CONSEGNE

Art. 29.

Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi: 1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,26% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati; 2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,26% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati; 3) per i beni rustici posti in condizione ordinarie (1): lire 1.666 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20 lire 1.388 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80 lire 1.166 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150 lire 999 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150 (2) oltre il 4,59 (2) per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,06 (2) per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi. I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua. La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV. Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento. (1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971. (2) Percentuali, da ultimo, così elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

 

Art. 30.

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue: 1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,13 (1) per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente; 2) per gli impianti industriali idem; 3) per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di lire 388 (2) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 277 (2) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 666 (2) l'ettaro oltre al 6,13 (1) per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita. I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle perizie estimative. Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti capoversi 1), 2), 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%). Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all'art. 29. (1) Percentuali, da ultimo, così elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233. (2) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

Art. 31.

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue: 

a) per le scorte rurali (1):

 

 

 Misurazione

 Valutazione

Fieni e stramaglie per mangimi al quintale L.

 18,51 - 

 18,51 - 

Paglie e lettiere per mangimi al quintale

 6,94 

 - 

Legna in cataste al quintale

 4,62 

 - 


b) per le piantagioni in ragione del 6,13 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,06 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità (2). (1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971. (2) Percentuali, da ultimo, così elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

 

CAPO IV - LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 32.

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

 

Art. 33.

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.

 

Art. 34.

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi con l'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella (1):

 

 

IN PIANURA 

IN COLLINA 

 IN MONTAGNA 

 

 

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

1.

Terreni nudi o o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro

1.666

1.388

2.221

1.666

2.777

2.221

2.

Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro

2.221

1.944

2.777

2.221

3.332

2.777

3. 

Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro

2.777

2.499

3.332

2.777

3.888

3.332


Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 555 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di lire 277 se superiore ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture. Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100 per cento. In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento. (1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

Art. 35.

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;

b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente (1):

 

 IN PIANURA 

IN COLLINA 

 IN MONTAGNA 

 

scala 

scala 

scala 

scala 

scala 

scala 

 

1/1000

1/2000

1/1000

1/2000

1/1000

1/2000

Per ettaro L.

 5.554

 4.443

 6.665

 5.554

 8.331

 6.665

(1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

Art. 36.

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

 

Art. 37.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 aumentati del 20 per cento. Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20 per cento.

 

Art. 38.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

 

Art. 39.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte

el lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.

 

Art. 40.

Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.110 a 1.666 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 277 per ogni particella di proprietà o coltura distinta (1). (1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

Art. 41.

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.

 

Art. 42.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80 per cento. Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

 

Art. 43.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con l'aggiunta di una somma fissa di lire 2.777 (1).

 

Scala del disegno 

 1/50 

 1/100 

 1/200 

 1/500 

a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari

 

da 24,99 a 33,32

da 16,66 a 24,99

 16,66 

 

 8,44 

 

b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza

da 58,32 a 83,30

da 41,65 a 66,65

 41,65

 

 24,99 

 

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento. Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di lire 3,33 a 5,55 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti (1).

(1)   Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

Art. 44.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 2.777, è retribuita in ragione di lire 33,32 a lire 111,09 per ogni metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno (1). Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni. Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.


(1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.

 

TABELLA A

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA (1)
(1) Le percentuali ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 

IMPORTO DELLE OPERE 

Costruzioni edilizie 

 I-a 

 I-b 

I-c 

I-d 

 I-e 

 I-f 

 I-g 

 250.000

21,462

26,368

30,967

35,566

67,453

24,528

33,420

 500.000

19,929

24,988

29,587

33,880

58,255

22,995

32,193

 1.000.000

18,396

22,689

27,441

31,733

52,123

22,075

29,741

 2.500.000

15,330

18,856

23,608

27,594

44,458

19,929

25,448

 5.000.000

13,184

15,330

19,929

24,528

39,859

17,783

21,462

 10.000.000

11,037

13,184

17,170

22,075

35,259

15,637

18,396

 15.000.000

10,731

13,030

16,863

21,462

32,193

14,563

16,863

 20.000.000

 9,964

12,724

16,096

20,696

30,660

13,797

16,096

 30.000.000

 9,658

12,264

15,330

19,316

27,594

13,030

15,330

 40.000.000

 9,198

11,497

14,563

19,009

26,061

12,264

14,563

 50.000.000

 8,891

10,731

13,797

18,396

24,528

11,497

13,797

 100.000.000

 7,665

 9,198

12,264

15,330

21,462

 9,964

12,264

 150.000.000

 6,745

 7,971

11,037

13,337

19,009

 8,738

11,037

 200.000.000

 6,132

 7,358

 9,964

11,804

16,863

 7,818

 9,964

 250.000.000

 5,825

 6,745

 9,044

10,577

15,023

 7,205

 9,044

 300.000.000

 5,518

 6,438

 8,278

 9,658

13,490

 6,592

 8,278

 400.000.000

 5,212

 6,132

 7,205

 8,585

11,651

 5,978

 7,051

 500.000.000

 5,059

 5,825

 6,438

 7,971

10,424

 5,518

 6,438

 600.000.000

 4,833

 5,799

 6,162

 7,619

 9,964

 5,273

 6,156

 700.000.000

 4,664

 5,599

 5,948

 7,362

 9,631

 5,098

 5,948

 800.000.000

 4,537

 5,444

 5,768

 7,139

 9,338

 4,945

 5,766

 900.000.000

 4,415

 5,297

 5,619

 6,960

 9,099

 4,815

 5,619

1.000.000.000

 4,369

 5,243

 5,553

 6,878

 8,994

 4,761

 5,553

1.500.000.000

 4,031

 4,837

 5,129

 6,351

 8,309

 4,395

 5,131

2.000.000.000

 3,832

 4,599

 4,879

 6,040

 7,899

 4,180

 4,879

3.000.000.000

 3,525

 4,231

 4,524

 5,604

 7,327

 3,878

 4,524

4.000.000.000

 3,361

 4,036

 4,279

 5,297

 6,931

 3,668

 4,279

5.000.000.000

 3,219

 3,863

 4,101

 5,076

 6,640

 3,512

 4,101

oltre i 5 miliardi 

 2,682

 3,219

 3,418

 4,230

 5,533

 2,927

 3,418

 

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Impianti industriali completi 

 Impianti di servizi generali 

 

II-a 

 II-b 

II-c 

III-a 

III-b 

III-c 

 250.000

 38,326

 53,656

 68,986

 53,656 

 57,489

 76,652

 500.000

 30,660

 42,925

 55,189

 42,925 

 45,991

 61,321

 1.000.000

 26,368

 36,793

 49,057

 36,793 

 39,245

 52,123

 2.500.000

 19,929

 27,901

 36,793

 27,901 

 29,894

 40,778

 5.000.000

 15,330

 22,075

 29,434

 21,462 

 22,995

 31,887

 10.000.000

 12,264

 17,170

 22,689

 17,170 

 18,396

 24,528

 15.000.000

 11,497

 16,096

 20,696

 16,096 

 17,323

 23,302

 20.000.000

 10,731

 15,023

 19,316

 15,023 

 16,096

 21,462

 30.000.000

 9,964

 13,950

 17,936

 13,950 

 15,023

 19,929

 40.000.000

 9,198

 12,877

 16,556

 12,877 

 13,797

 18,396

 50.000.000

 8,738

 12,264

 15,790

 12,264 

 13,184

 17,476

 100.000.000

 7,665

 9,198

 13,797

 10,731 

 11,497

 15,330

 150.000.000

 6,745

 7,665

 11,957

 9,351 

 9,964

 13,490

 200.000.000

 5,978

 6,438

 10,118

 8,125 

 8,738

 11,957

 250.000.000

 5,365

 6,285

 8,585

 7,205 

 7,818

 10,731

 300.000.000

 4,905

 5,672

 7,358

 6,592 

 7,205

 9,811

 400.000.000

 4,292

 4,905

 6,132

 5,672 

 6,285

 8,585

 500.000.000

 3,832

 4,599

 5,212

 5,059 

 5,672

 7,665

 600.000.000

 3,663

 4,395

 4,982

 4,833 

 5,422

 7,327

 700.000.000

 3,541

 4,248

 4,815

 4,664 

 5,238

 7,082

 800.000.000

 3,434

 4,119

 4,669

 4,537 

 5,078

 6,868

 900.000.000

 3,344

 4,012

 4,548

 4,415 

 5,951

 6,688

1.000.000.000

 3,306

 3,966

 4,496

 4,369 

 4,892

 6,611

1.500.000.000

 3,052

 3,663

 4,154

 4,031 

 4,518

 6,105

2.000.000.000

 2,901

 3,488

 3,950

 3,832 

 4,296

 5,810

3.000.000.000

 2,693

 3,230

 3,663

 3,525 

 3,985

 5,385

4.000.000.000

 2,547

 3,055

 3,464

 3,361 

 3,771

 5,094

5.000.000.000

 2,439

 2,928

 3,320

 3,219 

 3,611

 4,879

 oltre i 5 miliardi 

 2,033

 2,440

 2,766

 2,682 

 3,009

 4,066




CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO  DELLE OPERE 

Impianti elettrici 

Macchine isolate 

Ferrovie e strade 

 

IV-a 

IV-b 

IV-c 

VI-a 

VI-b 

 250.000

 45,991

 38,326

 30,660

 61,321 

 18,703

 23,608

 500.000

 36,793

 30,660

 24,528

 45,991 

 17,629

 22,689

 1.000.000

 30,660

 25,755

 20,849

 38,326 

 15,790

 20,696

 2.500.000

 23,915

 19,929

 15,943

 30,047 

 12,417

 17,323

 5.000.000

 18,396

 15,330

 12,264

 21,155 

 10,271

 14,410

 10.000.000

 14,717

 12,264

 9,811

 15,330 

 9,198

 13,337

 15.000.000

 13,797

 11,497

 9,198

 12,877 

 8,738

 12,724

 20.000.000

 12,877

 10,731

 8,585

 12,264 

 8,431

 12,264

 30.000.000

 11,957

 9,964

 7,971

 11,344 

 7,665

 11,651

 40.000.000

 11,037

 9,198

 7,358

 - 

 6,898

 11,037

 50.000.000

 10,424

 8,738

 7,051

 9,504 

 6,132

 10,424

 100.000.000

 9,198

 7,665

 6,132

 6,898 

 4,599

 8,431

 150.000.000

 8,431

 6,745

 5,518

 - 

 4,292

 7,665

 200.000.000

 7,818

 6,132

 5,059

 4,599 

 4,139

 7,358

 250.000.000

 7,358

 5,825

 4,752

 - 

 3,985

 7,051

 300.000.000

 7,051

 5,518

 4,445

 - 

 3,832

 6,745

 400.000.000

 6,745

 5,212

 4,292

 - 

 3,679

 6,438

 500.000.000

 6,438

 4,905

 4,139

 - 

 3,525

 6,132

 600.000.000

 6,156

 4,691

 3,955

 - 

 3,484

 5,965

 700.000.000

 5,948

 4,531

 3,821

 - 

 3,466

 5,856

 800.000.000

 5,766

 4,395

 3,705

 - 

 3,453

 5,744

 900.000.000

 5,619

 4,281

 3,611

 - 

 3,414

 5,630

1.000.000.000

 5,553

 4,233

 3,571

 - 

 3,398

 5,472

1.500.000.000

 5,131

 3,909

 3,298

 - 

 3,230

 4,809

2.000.000.000

 4,879

 3,718

 3,136

 - 

 3,116

 4,448

3.000.000.000

 4,524

 3,449

 2,908

 - 

 3,081

 4,349

4.000.000.000

 4,279

 3,280

 2,748

 - 

 3,004

 4,292

5.000.000.000

 4,101

 3,123

 2,636

 - 

 2,947

 4,235

 oltre i 5 miliardi 

 3,418

 2,602

 2,197

 - 

 2,456

 3,529


CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Opere idrauliche 

Acquedotti e fognature 

 

 VII-a 

VII-b 

VII-c 

VIII 

 250.000

 21,462 

 24,528 

 26,368 

 26,368 

 500.000

 19,929 

 23,455 

 24,988 

 24,988 

 1.000.000

 17,783 

 19,929 

 22,689 

 22,689 

 2.500.000

 14,257 

 15,637 

 18,856 

 18,856 

 5.000.000

 11,037 

 13,490 

 15,943 

 15,177 

 10.000.000

 9,198 

 10,424 

 13,184 

 13,184 

 15.000.000

 8,738 

 9,658 

 12,570 

 12,570 

 20.000.000

 8,431 

 9,198 

 11,957 

 11,957 

 30.000.000

 7,665 

 8,585 

 10,884 

 10,884 

 40.000.000

 6,898 

 7,971 

 9,964 

 9,964 

 50.000.000

 6,132 

 7,358 

 9,198 

 9,198 

 100.000.000

 4,599 

 5,365 

 6,132 

 7,665 

 150.000.000

 4,292 

 - 

 - 

 6,438 

 200.000.000

 4,139 

 - 

 - 

 6,132 

 250.000.000

 3,985 

 - 

 - 

 5,825 

 300.000.000

 3,832 

 4,599 

 5,212 

 5,518 

 400.000.000

 3,679 

 - 

 - 

 5,212 

 500.000.000

 3,525 

 4,445 

 5,059 

 5,059 

 600.000.000

 3,434 

 4,384 

 5,008 

 4,833 

 700.000.000

 3,403 

 4,323 

 4,940 

 4,671 

 800.000.000

 3,250 

 4,261 

 4,868 

 4,533 

 900.000.000

 3,219 

 4,200 

 4,800 

 4,417 

1.000.000.000

 3,188 

 4,139 

 4,726 

 4,364 

1.500.000.000

 3,035 

 4,047 

 4,623 

 4,031 

2.000.000.000

 2,882 

 3,924 

 4,480 

 3,832 

3.000.000.000

 2,728 

 3,740 

 4,272 

 3,556 

4.000.000.000

 2,636 

 3,556 

 4,064 

 3,361 

5.000.000.000

 2,514 

 3,372 

 3,850 

 3,221 

 oltre i 5

 

 

 

 

 miliardi 

 2,095 

 2,810 

 3,208 

 2,684 



 

IMPORTO DELLE OPERE 

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali 

 

 IX-a 

IX-b 

 IX-c 

 250.000

 24,528 

 30,967 

 35,750 

 500.000

 23,455 

 29,434 

 33,880 

 1.000.000

 19,929 

 27,441 

 31,733 

 2.500.000

 15,637 

 22,995 

 27,134 

 5.000.000

 12,264 

 19,009 

 22,689 

 10.000.000

 10,271 

 17,170 

 20,236 

 15.000.000

 9,658 

 15,637 

 19,316 

 20.000.000

 9,198 

 15,330 

 18,703 

 30.000.000

 8,585 

 14,717 

 17,476 

 40.000.000

 7,971 

 14,103 

 16,403 

 50.000.000

 7,358 

 13,490 

 15,330 

 100.000.000

 5,825 

 10,424 

 12,264 

 150.000.000

 5,212 

 8,891 

 10,271 

 200.000.000

 4,905 

 8,278 

 9,658 

 250.000.000

 4,599 

 7,818 

 9,044 

 300.000.000

 4,292 

 7,358 

 8,738 

 400.000.000

 3,985 

 7,051 

 8,431 

 500.000.000

 3,679 

 6,745 

 8,125 

 600.000.000

 3,580 

 6,410 

 7,910 

 700.000.000

 3,464 

 6,197 

 7,542 

 800.000.000

 3,346 

 5,989 

 7,297 

 900.000.000

 3,208 

 5,751 

 7,051 

1.000.000.000

 3,162 

 5,656 

 6,756 

1.500.000.000

 2,776 

 4,971 

 6,657 

2.000.000.000

 2,522 

 4,511 

 5,849 

3.000.000.000

 2,406 

 4,310 

 5,308 

4.000.000.000

 2,393 

 4,292 

 5,063 

5.000.000.000

 2,369 

 4,242 

 5,028 

 oltre i 5 miliardi 

 1,974 

 3,535 

 4,190 


TABELLA B

PRESTAZIONI PARZIALI 

 I 

 I 

 I 

 II 

 IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

 

a-b-c-d

 e 

 f-g 

 III 

 

 

 

 

 

 

 a) Progetto di massima 

 0,10 

 0,12 

 0,08 

 0,12 

 0,08 

 0,12 

 0,07 

 0,04-0,07 

 0,10 

 0,07 

 b) Preventivo sommario 

 0,02 

 0,02 

 0,02 

 0,03 

 0,02 

 0,03 

 0,03 

 0,01-0,02 

 0,03 

 0,03 

 c) Progetto esecutivo 

 0,25 

 0,28 

 0,28 

 0,22 

 0,18 

 0,30 

 0,15 

 0,15-0,12 

 0,15 

 0,20 

 d) Preventivo particolareggiato 

 0,10 

 0,08 

 0,08 

 0,10 

 0,07 

 0,07 

 0,12 

 0,05-0,04 

 0,05 

 0,05 

 e) Particolari costruttivi e decorativi 

 0,15 

 0,20 

 0,04 

 0,08 

 0,05 

 0,08 

 0,10 

 0,15 

 0,12 

 0,20 

 f) Capitolati e contratti 

 0,03 

 0,03 

 0,05 

 0,10 

 0,10 

 - 

 0,08 

 0,10 

 0,10 

 0,10 

 g) Direzione lavori 

 0,25 

 0,20 

 0,35 

 0,15 

 0,20 

 0,15 

 0,25 

 0,30 

 0,25 

 0,20 

 h) Prove di officina 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 0,12 

 - 

 - 

 - 

 - 

 i) Assistenza al collaudo 

 0,03 

 0,02 

 0,03 

 0,15 

 0,20 

 0,13 

 0,05 

 0,05 

 0,05 

 0,10 

 l) Liquidazione 

 0,07 

 0,05 

 0,07 

 0,05 

 0,10 

 - 

 0,15 

 0,15 

 0,15 

 0,05 




TABELLA C (1)

(1) Le percentuali ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

IMPORTO DELLE OPERE LIRE 

PERCENTUALE SU OGNI CENTO DI LIRE IMPORTO DELLE OPERE

 

senza reparto a) 

con il reparto b) 

 

 

 

 1.000.000

 3,066 

 3,958 

 2.000.000

 2,698 

 3,495 

 3.000.000

 2,452 

 3,188 

 5.000.000

 2,146 

 2,790 

 10.000.000

 1,471 

 1,900 

 15.000.000

 1,073 

 1,379 

 20.000.000

 0,889 

 1,165 

 30.000.000

 0,643 

 0,827 

 40.000.000

 0,551 

 0,705 

 50.000.000

 0,475 

 0,613 

 60.000.000

 0,429 

 0,551 

 70.000.000

 0,398 

 0,521 

 80.000.000

 0,383 

 0,490 

 90.000.000

 0,367 

 0,459 

 100.000.000

 0,352 

 0,444 

 150.000.000

 0,279 

 0,361 

 200.000.000

 0,236 

 0,306 

 300.000.000

 0,190 

 0,245 

 500.000.000

 0,150 

 0,196 


Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.



 


TABELLA D - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di aggiudicazione dell'appalto 

Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere

 

 

 1938

 55 - 

 1939

 47,83 

 1940

 36,67 

 1941

 28,95 

 1942

 23,40 

 1943

 15,71 

 1° semestre 1944

 9,17 

 2° semestre 1944

 3,93 

 1° semestre 1945

 2,33 

 2° semestre 1945

 2,02 

 1° semestre 1946

 2,02 

 2° semestre 1946

 1,67 

 1947

 1 - 


Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso - ove occorre, interpolarla - contenuta nella tabella sopra riportata. 

NOTE 

a) L'importo da aggiornarsi: è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore; è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario, in questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi. 

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c). 

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento. 

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo. 

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti: 1) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede; 2) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale; 3) gli onorari a vacazione, in ragione di lire 12.000 all'ora limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi. 

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.



 

TABELLA E - ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI (1)

(1) Gli importi ivi contenuti sono stati aggiornati, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n. 233.

Importo dell'opera

Per ogni cento Lire dell'importo

 Fino a 5 milioni

 1,8396504 

 Sul di più fino a 20 milioni

 1,686346 

 Sul di più fino a 50 milioni

 1,533042 

 Sul di più fino a 100 milioni

 1,2264336 

 Oltre 100 milioni e per qualsiasi importo

 1,0731296 

 


Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento. 

Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento; per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento; per ordinaria manutenzione, del 40 per cento.


 

TABELLA F - ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE
PARTICOLAREGGIATE PER OGNI MILLE LIRE DI IMPORTO STIMATO (1)

(1) Gli importi ivi contenuti sono stati aggiornati, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n. 233.


CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO STIMATO 

Costruzioni edilizie

Impianti industriali completi

Impianti di servizi generali

Impianti elettrici

 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 250.000

 52,123 

 52,123 

 55,189 

 39,859 

 500.000

 34,340 

 34,340 

 36,793 

 24,528 

 1.000.000

 27,594 

 27,594 

 29,434 

 19,622 

 2.500.000

 22,382 

 22,382 

 23,915 

 15,943 

 5.000.000

 17,170 

 17,170 

 18,396 

 12,264 

 10.000.000

 13,797 

 13,797 

 14,717 

 9,811 

 15.000.000

 12,877 

 12,877 

 13,797 

 9,198 

 20.000.000

 11,957 

 11,957 

 12,877 

 8,850 

 30.000.000

 11,037 

 11,037 

 11,957 

 7,971 

 40.000.000

 10,424 

 10,424 

 11,037 

 7,358 

 50.000.000

 9,811 

 9,811 

 10,424 

 7,051 

 100.000.000

 7,358 

 7,358 

 9,198 

 6,132 

 200.000.000

 4,905 

 4,905 

 7,652 

 5,212 

 300.000.000

 4,292 

 4,292 

 6,745 

 4,905 

 500.000.000

 3,679 

 3,679 

 6,132 

 4,292 

 600.000.000

 3,659 

 3,659 

 5,860 

 4,108 

 700.000.000

 3,530 

 3,530 

 5,659 

 3,990 

 800.000.000

 3,429 

 3,429 

 5,492 

 3,863 

 900.000.000

 3,344 

 3,344 

 5,352 

 3,801 

1.000.000.000

 3,306 

 3,306 

 5,291 

 3,679 

1.500.000.000

 3,055 

 3,055 

 4,846 

 3,464 

2.000.000.000

 2,901 

 2,901 

 4,660 

 3,390 

3.000.000.000

 2,691 

 2,691 

 4,371 

 3,250 

4.000.000.000

 2,544 

 2,544 

 4,101 

 3,046 

5.000.000.000

 2,441 

 2,441 

 3,924 

 2,875 

per la parte eccedente i 5.000.000.000

 2,034 

 2,034 

 3,270 

 2,396 


CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO STIMATO  

Macchine isolate

Ferrovie e strade 

 Opere idrauliche

Acquedotti e fognaturE

Ponti, manufatti iso lati, strutture speciali

 

 V 

 VI 

 VII 

 VIII 

 IX 

 250.000

 58,255 

 27,594 

 27,594 

 30,660 

 36,793 

 500.000

 36,793 

 18,089 

 18,703 

 19,929 

 23,608 

 1.000.000

 30,660 

 16,556 

 15,943 

 18,089 

 22,075 

 2.500.000

 23,915 

 13,797 

 12,570 

 15,023 

 18,396 

 5.000.000

 16,863 

 11,651 

 10,731 

 12,264 

 15,330 

 10.000.000

 12,264 

 10,731 

 8,278 

 10,424 

 13,797 

 15.000.000

 10,424 

 10,118 

 7,665 

 10,118 

 12,570 

 20.000.000

 9,811 

 9,811 

 7,358 

 9,504 

 12,264 

 30.000.000

 9,198 

 9,158 

 6,745 

 8,585 

 11,651 

 40.000.000

 7,971 

 8,891 

 6,438 

 7,971 

 11,344 

 50.000.000

 7,358 

 8,278 

 5,825 

 7,358 

 10,731 

 100.000.000

 6,132 

 6,745 

 4,292 

 6,132 

 9,198 

 200.000.000

 4,905 

 5,212 

 3,066 

 4,905 

 7,652 

 300.000.000

 4,292 

 4,905 

 2,606 

 4,292 

 6,745 

 500.000.000

 3,679 

 4,292 

 2,299 

 3,679 

 6,132 

 600.000.000

 - 

 4,108 

 2,069 

 3,659 

 5,978 

 700.000.000

 - 

 3,990 

 1,885 

 3,530 

 5,702 

 800.000.000

 - 

 3,863 

 1,839 

 3,429 

 5,573 

 900.000.000

 - 

 3,801 

 1,747 

 3,344 

 5,512 

1.000.000.000

 - 

 3,679 

 1,701 

 3,306 

 5,089 

1.500.000.000

 - 

 3,464 

 1,609 

 3,055 

 4,837 

2.000.000.000

 - 

 3,390 

 1,379 

 2,901 

 4,487 

3.000.000.000

 - 

 3,250 

 1,149 

 2,691 

 4,242 

4.000.000.000

 - 

 3,046 

 1,011 

 2,544 

 4,064 

5.000.000.000

 - 

 2,875 

 0,919 

 2,441 

 3,924 

per la parte eccedente i 5.000.000.000

 - 

 2,396 

 0,766 

 2,034 

 3,270 


TABELLA G

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa 

Percentuale di maggiorazione dell'onorario 

 Fino al 31 dicembre 1940

 550% 

 Fino al 31 dicembre 1941

 450% 

 Fino al 31 dicembre 1942

 350% 

 Fino al 31 dicembre 1943

 250% 

 Fino al 31 dicembre 1944

 100% 

 Fino al 31 dicembre 1945

 20% 

 Fino al 31 dicembre 1946

 15% 

 

 


 

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1° DICEMBRE 1969 N. 6679

Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche. I Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti hanno proposto una nuova tariffa per le prestazioni professionali di competenza, la cui approvazione è attualmente in corso. Nell'attesa di detta approvazione, questo Ministero, in relazione all'incremento della progettazione di strumenti urbanistici dipendenti dalle disposizioni della legge ponte 6-8-1967, n. 765 (v. in URB), nonché alle richieste di istruzioni da parte dei Comuni, Prefetture, Provveditorati alle opere pubbliche - ritiene opportuno portare a conoscenza degli Enti ed Uffici in indirizzo la parte di detta tariffa riguardante gli onorari per le prestazioni urbanistiche. La tariffa, come sotto riportato, è quella proposta dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere favorevole nelle adunanze 11-3-1969 voto 442 e 9-9-1969 voto 1633. Ovviamente, fino alla sua formale approvazione tale tariffa non può considerarsi giuridicamente operante. Tuttavia gli Enti e gli Uffici in indirizzo potranno utilmente tenerla presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica e per superare le difficoltà e le perplessità che, nel regime giuridico ancora vigente, spesso sorgono e vengono denunciate a questo Ministero.

Art. 1. Premesse

La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti pubblici. Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà essere preventivamente concordata con il committente. Qualsiasi integrazione, modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10 per cento. 1 Consigli degli Ordini sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità degli elaborati a configurare l'entità della prestazione sia, infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità adottato dal professionista.

Art. 2. Norme generali

Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio ai vari livelli; le prestazioni con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli. Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono. Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per regolamento o per necessità del committente siano richiesti tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalla modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa. Nel caso che l'incarico sia affidato dal committente a più professionisti non si verificano gli estremi di incarico collegiale. Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese previsti dagli artt. 11 e 12 della presente tariffa. Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati, previo accordo fra le parti, nella misura risultante dalla tabella B allegata.

Art. 3. Prestazioni

Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto: - Piani generali. 1/A - Piano territoriale di coordinamento. 1/B - Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale. 1/C - Piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili). 1/D - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio. - Piani di esecuzione. 2/A - Piano particolareggiato e di zona (lottizzazione). 2/B - Piano particolareggiato di risanamento e conservazione.

Art. 4. Piano territoriale di coordinamento - I/A

I compiti del professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare per il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente, saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area definitiva in sede politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli amministrativi. Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.

Art. 5. Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale - 1/B

Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono le destinazioni di uso del territorio e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma: a) l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature; b) di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante; c) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio; d) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico; e) i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso; f) i programmi e le fasi di attuazione. Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti: 1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano; 2) relazione generale analitica dello stato di fatto; 3) relazione illustrativa con l'indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte; 4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto: 5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e con desìgnazione della rete viaria e delle principali infrastrutture; 6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano; 7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici esecutivi; 8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio; 9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse; 10) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano; 11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate al P.R.G. L'Ente committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia; alla produzione e distribuzione; alla consistenza ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio; alle condizioni economiche e sociali della popolazione; ai mezzi di locomozione ed all'intensità del traffico interno. Fornirà inoltre l'elenco degli edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del piano. L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà l'oggetto della relazione generale analitica dello stato di fatto dì cui al punto 2) e della planimetria dello stato di fatto di cui al punto 4). Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi. Per i piani regolatori comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi relativi ai singoli comuni inclusi nel comprensorio. Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in base alla popolazione prevista per i centri.medesimi entro un periodo massimo di venti anni. Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza dell'ultimo triennio. Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto dell'incarico: a) per il particolare carattere storico artistico o la importanza della zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30 per cento; b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento; c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 fino al 30 per cento; d) per la previsione di incremento di popolazione superiore al 50 per cento in venti anni, aumento dal 10 fino al 30 per cento. Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50 per cento. Quando il committente non fornisce la documentazione di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto in parte, al professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento di detto materiale. Costituisce incarico a sé stante lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente concordato.

Art. 6. Piani generali di settore 1 /C

I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrástrutture, i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili. Il contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche, ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell'incarico o in assenza dal disciplinare d'incarico. Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti per il piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato. E compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il committente non fornisca il suddetto materiale vale quanto già detto all'art. 5. Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.

Art. 7. Programma di fabbricazione e regolamento edilizio I/D

Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di piano regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano tenendo conto anche della situazione riscontrata nel territorio circostante. Gli elaborati saranno costituiti da: 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto; 2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamento; 3) una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie; 4) una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il programma; 5) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma. L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura del 40 per cento, dai compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti. L'eventuale redazione del regolamento edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente. E compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto all'art. 5.

Art. 8. Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A

Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di norma i seguenti elementi:

a) la delimitazione del perimetro delle aree interessate;

b) la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;

c) i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali quotate sia longitudinali sia trasversali;

d) la indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;

e) la indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione;

f) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

g) programmi e fasi di attuazione;

h) dati sommari di costo.

Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se non derivano da una committenza pubblica e se non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso impégno di studio e di elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione; nel caso di piani di lottizzazione spetta al professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza nella redazione della convenzione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono di norma:

1) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;

2) una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;

3) grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;

4) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

5) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

6) programmi a fasi di attuazione;

7) relazione sulle spese necessarie alla esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri nei limiti indicati dal committente;

8) quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.

E compito del committente di fornire in accordo con il professionista tutto il materiale cartografico, topografico o catastale, necessario ed aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici relativi alla demografia, alla industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle infrastrutture della zona considerata; in particolare quanto necessario per la redazione degli elaborati di cui alle voci 5), 6), 7).

Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già detto per il caso analogo dell'art. 5. Per la eventuale stesura degli elaborati non compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà concordato a discrezione.

L'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:

a) sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. 1 coefficienti relativi sono così stabiliti: lire 150.000 per ettaro di superficie del territorio e lire 15 per ogni metro cubo di costruzione;

b) adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti indicati dalla seguente tabella:

- per superficie fino ad ha uno coeff.

 2,8

- per superficie di ha due      

1,8

- per superficie di ha tre  

1,5

- per superficie di ha cinque

1,3

- per superficie di ha dieci 

1,0

- per superficie di ha venticinque 

0,9

- per superficie di ha cinquanta 

0,8

- per superficie di ha cento

 0,7

Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

Per superfici superiori a ha 100 il compenso-sarà determinato con criterio discrezionale preventivamente concordato.
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente:

a) per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumentato fino al 20 per cento;

b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50 per cento.

Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G. l'onorario previsto viene ridotto del 10 per cento.

Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno compensati a norma della presente tariffa tutte le prestazioni che il professionista dovesse compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la documentazione indicata dagli articoli.

Art. 9. Piani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B

I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. 1 rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal committente o saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla tariffa professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Nei piani suddetti devono essere indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la sistemazione degli spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a lire 30 per metro cubo di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.

Saranno compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente tariffa, le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazioni, preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.

Art. 10. Compenso a tempo

In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

a) i rilievi di qualunque natura;

b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il committente, o con altri nel di lui interesse;

c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;

d) le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.

Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso per ogni aiuto.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:

a) di lire 3.000 ora per il professionista;

b) di lire 1.800 ora per i suoi aiuti laureati;

c) di lire 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.

Art. 11. Spese da rimborsare

Il committente deve sempre rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;

b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;

c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzioni di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;

d) di autenticazione delle copie di atti, relazione, disegni, ecc.;

e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 12. Disposizioni varie

Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli arti. 5, 7, 8, redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad identificare i criteri generali informatori del.piano cui spetta il 40 per cento del compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60 per cento del compenso medesimo.

Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a parte con criterio discrezionale o a vacazione.
Le varianti o modifiche richieste dal committente saranno compensate a discrezione previo accordo con il committente stesso.

Gli acconti relativi alle prestazioni professionali effettuate saranno commisurati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni fornite.

Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:

- 10 per cento all'incarico;

- 30 per cento al termine del progetto di massima;

- 30 per cento alla consegna del progetto definitivo;

- 20 per cento all'approvazione del committente;

- 10 per cento a conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del progetto definitivo.

I compensi per le prestazioni accessorie e i rimborsi saranno versati periodicamente durante il lavoro di progettazione.
Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolari prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare con il committente.

TABELLA A - Redazione di piano regolatore generale comunale o intercomunale

ONORARI BASE da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione.

 

Comune fino abitanti 1.000

1.500.000

Comune fino abitanti 2.000

2.400.000

Comune fino abitanti 3.000

3.200.000

Comune fino abitanti 4.000

3.800.000

Comune fino abitanti 5.000

4.500.000

Comune fino abitanti 10.000

7.000.000

Comune fino abitanti 25.000

13.000.000

Comune fino abitanti 50.000

19.000.000

Comune fino abitanti 100.000

26.000.000

Comune fino abitanti 200.000

37.000.000

Comune fino abitanti 300.000

46.000.000


Per i Comuni con popolazione superiore gli onorari saranno determinati a discrezione. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

TABELLA B - Urbanistica

Percentuali per la determinazione delle spese rimborsabili conglobate in relazione agli onorari base della Tabella.

 

Onorari fino a L. 500.000 spese pari al

55% dell'onorario.

Onorari fino a L.1.000.000 spese pari al 

50% dell'onorario.

Onorari fino a L.2.500.000 spese pari al 

45% dell'onorario.

Onorari fino a L.5.000.000 spese pari al 

41% dell'onorario.

Onorari fino a L.7.500.000 spese pari al 

38% dell'onorario.

Onorari fino a L.10.000.000 spese pari al 

35% dell'onorario.

Onorari fino a L.15.000.000 spese pari al 

31% dell'onorario.

Onorari fino a L.20.000.000 spese pari al 

28% dell'onorario.

Onorari fino a L. 25.000.000 spese pari al 

25% dell'onorario.

Onorari fino a L.30.000.000 spese pari al 

22% dell'onorario.

Onorari fino a L.40.000.000 spese pari al 

19% dell'onorario.

Onorari fino a L. 50.000.000 spese pari al 

17% dell'onorario.

Onorari fino a L. 60.000.000 spese pari al 

15% dell'onorario.

Onorari fino a L. 70.000.000 spese pari al 

13% dell'onorario.

Onorari fino a L. 80.000.000 spese pari al 

12% dell'onorario.

Onorari fino a L. 90.000.000 spese pari al 

11% dell'onorario.

Onorari fino a L. 100.000.000 spese pari al 

10% dell'onorario.

Per gli importi superiori il rimborso spese sarà pari al 10% dell'onorario.

Per gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare.

 

 


 

 

Tariffe

 

ADEGUAMENTO TARIFFE URBANISTICHE AI DATI ISTAT
Circ. LL.PP. 1 dicembre 1969, n.6679

Come è noto l'adeguamento della T.U. ha carattere di automaticità, nel senso che i compensi da essa stabiliti agli articoli 8, 9, 10 ed alla Tab. A debbono ritenersi aumentati, in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi, semprechè queste siano superiori al 10%. Si precisa che vanno applicate le variazioni verificatesi al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni (Circ.LL.PP. 10 febbraio 1976, n.22)

 

Mese

Anno

 

Variazione

Dicembre

1969

+

-

Novembre

1971

+

10,1

Febbraio

1973

+

21

Novembre

1973

+

30,8

Marzo

1974

+

41

Luglio

1974

+

51,2

Ottobre

1974

+

62,6

Febbraio

1975

+

70,4

Ottobre

1975

+

81,8

Febbraio

1976

+

90

Maggio

1976

+

103,2

Settembre

1976

+

110,8

Novembre

1976

+

122,5

Febbraio

1977

+

133,6

Maggio

1977

+

142,7

Settembre

1977

+

151,3

Gennaio

1978

+

161,4

Maggio

1978

+

172,6

Settembre

1978

+

182

Gennaio

1979

+

195,3

Marzo

1979

+

203,4

Maggio

1979

+

212,3

Agosto

1979

+

221,4

Ottobre

1979

+

237

Novembre

1979

+

241,4

Gennaio

1980

+

258,4

Febbraio

1980

+

264,6

Aprile

1980

+

273,8

Giugno

1980

+

280,6

Agosto

1980

+

291

Ottobre

1980

+

306,2

Novembre

1980

+

314,7

Dicembre

1980

+

320,1

Febbraio

1981

+

335,7

Marzo

1981

+

341,9

Maggio

1981

+

354,3

Luglio

1981

+

362,9

Settembre

1981

+

372,6

Ottobre

1981

+

381,9

Novembre

1981

+

390,1

Gennaio

1982

+

401,8

Marzo

1982

+

413

Maggio

1982

+

423,5

Luglio

1982

+

436,3

Agosto

1982

+

446

Settembre

1982

+

453,8

Ottobre

1982

+

464,7

Novembre

1982

+

472,1

Gennaio

1983

+

484,2

Febbraio

1983

+

491,9

Aprile

1983

+

503,6

Giugno

1983

+

512,9

Agosto

1983

+

521,1

Ottobre

1983

+

539,7

Novembre

1983

+

546,3

Gennaio

1984

+

557,2

Febbraio

1984

+

564,2

Aprile

1984

+

573,5

Luglio

1984

+

583,6

Ottobre

1984

+

597,6

Novembre

1984

+

601,9

Gennaio

1985

+

614

Marzo

1985

+

626

Maggio

1985

+

636,9

Agosto

1985

+

644,7

Ottobre

1985

+

656,7

Dicembre

1985

+

667,2

Gennaio

1986

+

670,8

Aprile

1986

+

681,2

Settembre

1986

+

690,8

Dicembre

1986

+

700,5

Marzo

1987

+

711,6

Luglio

1987

+

721,9

Settembre

1987

+

730,1

Dicembre

1987

+

741,2

Marzo

1988

+

751,6

Luglio

1988

+

762

Settembre

1988

+

770,1

Novembre

1988

+

784,2

Gennaio

1989

+

793,8

Febbraio

1989

+

801,2

Aprile

1989

+

811,6

Luglio

1989

+

822

Ottobre

1989

+

836,8

Novembre

1989

+

840,5

Gennaio

1990

+

850,9

Marzo

1990

+

861

Giugno

1990

+

871,2

Agosto

1990

+

881,3

Ottobre

1990

+

895,1

Novembre

1990

+

901,5

Gennaio

1991

+

912,6

Febbraio

1991

+

921,8

Maggio

1991

+

932,8

Luglio

1991

+

940,2

Ottobre

1991

+

955,8

Novembre

1991

+

963,8

Gennaio

1992

+

974,2

Marzo

1992

+

981,6

Maggio

1992

+

991,8

Settembre

1992

+

1001,9

Novembre

1992

+

1014,8

Gennaio

1993

+

1020,7

Aprile

1993

+

1031,7

Giugno

1993

+

1041,5

Ottobre

1993

+

1055,8

Novembre

1993

+

1061,3

Febbraio

1994

+

1072,2

Maggio

1994

+

1082,1

Settembre

1994

+

1093

Novembre

1994

+

1103,9

Gennaio

1995

+

1112,7

Febbraio

1995

+

1122,6

Marzo

1995

+

1132,5

Maggio

1995

+

1146,6

Giugno

1995

+

1153,3

Settembre

1995

+

1162,1

Novembre

1995

+

1176,2

Gennaio

1996

+

1180

Aprile

1996

+

1194,9

Giugno

1996

+

1202,5

Luglio

1996

+

1199,9

Agosto

1996

+

1201,1

Novembre

1996

+

1210

Maggio

1997

+

1221,2

Novembre

1997

+

1231,2

Aprile

1998

+

1241,1

Ottobre

1998

+

1250

Aprile

1999

+

1262,4

Settembre

1999

+

1271,3

Gennaio

2000

+

1281,2

Marzo

2000

+

1291,2

Giugno

2000

+

1301,2

 

 


 

 

Tariffe

 

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(G.U. n.192 del 15-7-1980)

Art. 1. Classificazione dei compensi

I compensi dei periti, consulenti tecnici.. interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2. Onorari fissi e variabili

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato. l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili


Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle previste espressamente nelle tabelle.

Art. 4. Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazìone è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni: può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà: trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.


Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23-5-1924. n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5. Aumento degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6. Incarichi collegiali

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7. Spese


I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8. Durata dell'incarico

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine stabilito originariamente ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9. Indennità


Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. t fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10. Adeguamento periodico degli onorari


Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12. Determinazione provvisoria degli onorari


Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'art. 4.

Art. 13. Abrogazioni


E abrogata la legge 1-12-1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'art. 23 del regio decreto 28-5-1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 dei regio decreto 18-12-1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

- omissis –

Si omette l'art. 14 che detta disposizioni, di scarso interesse tecnico, inerenti H finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge.

TARIFFA GIUDIZIARIA

- Indennità di trasferta

Poiché l'art. 9 della legge 8-7-1980, n. 319 - inerente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, ecc., per prestazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria - fa riferimento, per il calcolo della indennità di trasferta per incarichi fuori dalla sede di residenza, alla legge 26-7-1978, n. 417 si riportano in appresso gli articoli di maggiore interesse di quest'ultimo.

Si precisa che le indennità in oggetto - aggiornate ai sensi del decreto ministeriale 4-2-1983 (G.U. 24-3-1983, n. 82) - sono valide con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

 

AGGIORNAMENTO DM 04/04/2001

Tariffe

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14- bis, ter e quater; 

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554; 

Vista la legge 2 marzo 1949, n.143, recante: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti»;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: «Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti»; 

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti; 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili»; 

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli inge-gneri e degli architetti; 

Decreta: 

Art.1 

I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall’articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allega-te al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. 

Art.2 

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a di-screzione entro il limite massimo dell’onorario corri-spondente a 50 milioni di lire. 

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all’importo di 100 miliardi di lire. 

Art.3 

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’ap-plicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitata-mente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetaria-mente nella misura minima del 30 per cento del medesi-mo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o su-periori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare. 

2. Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi acces-sori superi gli importi minimi di cui al precedente com-ma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’in-tero ammontare del rimborso e degli oneri accessori. 

Art.4 

Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna mag-giorazione delle tariffe di cui al presente decreto. 

Art.5 

Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art.2, lettera i], del D.P.R. 554/99 è il se-guente: 

a] progettazione preliminare: 

1. per la ideazione e il coordinamento generale si appli-cano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale re-lativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle pre-stazioni che attengono all’opera nel suo insieme. 

2. alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la rela-tiva percentuale. 

b] progettazione definitiva e progettazione esecutiva: 

1. per la ideazione e il coordinamento generale si appli-cano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale re-lativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle pre-stazioni che attengono all’opera nel suo insieme. 

2. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sul-l’ammontare delle opere, con la relativa percentuale. 

3. alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull’am-montare di ciascuna opera, con la relativa percentuale. 2 D.M. 4 APRILE 2001 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 96 del 26.04.2001

 

TABELLA A 

CORRISPETTIVI A PERCENTUALI RELATIVE ALLE VARIE CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

TABELLA A 

ESEMPLIFICAZIONE PER SCAGLIONI DI IMPORTO LAVORI

TABELLA B 

ALIQUOTE BASE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

TABELLA B1 

ALIQUOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

TABELLA B2 

ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E 
DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI

TABELLA B3.1 

ONORARIO RELATIVO AI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI CON METODI CELERIMETRICI

TABELLA B3.2 

ONORARIO RELATIVO AI RILIEVI DEI MANUFATTI

TABELLA B4 

ONORARIO RELATIVO AGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

TABELLA B5 

ONORARIO RELATIVO AI PIANI PARTICELLARI D’ESPROPRIO

TABELLA B6 

ONORARIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

APPLICAZIONI ALIQUOTE: 

caso 1] Svolgimento delle attività all’interno della Amministrazione.

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo fissato dall’Art. 18 della L.109 pari a 1,5% dell’importo dei Lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota parte determinata dall’Amministrazione appaltante. 

Quindi: 

PRESTAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [attività interna all’amministrazione] = Oi 

Oi= [QUOTA DETERMINATA DALL’AMMINISTRAZIONE] X [1.5%X(IMPORTO LAVORI) X (ALIQUOTE TAB. B6)]

caso 2] Conferimento di incarico all’esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

In questo caso si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo delle competenze relativo all’intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l’opera in questione, attribuendo, nel raffronto, all’intera prestazione del Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime. 

Quindi: PRESTAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [attività di supporto esterna all’amministrazione]= Oe

Oe= 25%[ONORARIO PROGETTAZIONE E D.LL.] X [ALIQUOTE TAB. B6 PER PRESTAZIONI SVOLTE]

Nota bene: per quanto attiene all’attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal D.lgs. 494/96 e S.M.I., si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di re-visione di tariffa nella tabella B2 cui si rimanda.

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 Copyright Arch. Maurizio Borriero. Ultimo aggiornamento: 24-10-02.

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