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TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER
LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO
Legge 2 marzo 1949 n. 143
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
INGEGNERI,
ARCHITETTI, GEOMETRI
CAPO I –
NORME GENERALI
Art. 1.
La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari
professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in
applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2.
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,
vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
b) onorari a
quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
c) onorari a
vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a
discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le
prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono
stabiliti per analogia.
Quando una
prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella
presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa
pattuizione fra le parti.
Art. 3.
Gli onorari dovuti
all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono
normalmente valutati a percentuale o a quantità.
Art. 4.
Gli onorari devono
essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle
prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come
elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò
applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare
da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di
qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per
rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per
trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e
locazioni, i convegni informativi e simili;
c) il tempo
impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a
percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
d) le varianti ai
progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se
conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.
Gli onorari a
vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di
lire 110.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi
di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500
all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e
di lire 55.000 per ogni altro aiuto di concetto (1). Quando nei casi
previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di
quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà
[1]. Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si
possono calcolare più di 10 ore sulle 24. Per operazioni compiute in
condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati
fino al 50 per cento. [1] I compensi a vacazione di cui alle lettere a),
b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da
ridursi alla metà nei casi seguenti: 1) perizie estimative (art. 24 di
tariffa); 2) inventari e consegne (art. 29 di tariffa). (1) Compensi così
aumentati, da ultimo, dal d.m. 3 settembre 1997, n. 417.
Art. 5.
Gli onorari sono
stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le
prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia
possibile applicare il criterio per analogia:
a) ricerche
industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione,
di costruzione e di impianti;
b) esperienze,
prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di
acqua;
c) studi di piani
regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della
circolazione e del traffico;
d) studi di piani
regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore
soluzione per impianti idroelettrici;
e) organizzazione
razionale del lavoro;
f) perizie
estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e
perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale,
consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze,
contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di
classificazione di navi;
g) giudizi
arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di
acqua, riconfinazioni;
h) collaudi di
strutture complessive in cemento armato;
i) opere di
consolidamento restauri architettonici;
l) pareri comunicati
oralmente o per corrispondenza;
m) prestazioni
professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000;
n) per ogni
certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al
compenso minimo di lire 1000. Nella determinazione dell'onorario deve
aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.
Art. 6.
Salvo contrarie
pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti
spese:
a) le spese vive di
viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e
dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il
personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria
all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
c) le spese di
bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese
postali, telegrafiche e telefoniche;
d) le spese di
scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere
su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima
copia;
e) i diritti di
autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su
ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della
tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi
sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale
subalterno di aiuto.
Le spese di
percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri,
quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe
chilometriche.
Art. 7.
Quando un incarico
viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a
ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante
dalla applicazione della presente tariffa.
Art. 8.
I compensi stabiliti
per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è
dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il
professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni
o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della
specifica emessa a carico del committente.
Art. 9.
Il professionista ha
diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene
necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da
anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì
diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle
spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente
tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di
giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito
integrale anticipato delle presunte spese e competenze. Il pagamento a
saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla
consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate
decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla
Banca d'Italia.
Art. 10.
La sospensione per
qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il
committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro
fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il
diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista
stesso.
Art. 11.
Malgrado l'avvenuto
pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le
parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e
di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto,
restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente
alle leggi. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di
proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni
ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per
caso, con accordi diretti con il cliente. La tutela della fedele
esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il
loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.
CAPO II - COSTRUZIONI EDILIZIE. COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE.
OPERE IDRAULICHE.
IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI. COSTRUZIONI MECCANICHE.
ELETTROTECNICA
Art. 12.
Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a
percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17. Agli effetti
della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del
professionista possono riguardare:
a) la esecuzione di
un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la
stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei
lavori, il collaudo e la liquidazione;
b) la stima di
un'opera esistente. Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla
applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il
secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28.
Art. 13.
Gli onorari a
percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per
l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte
le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che
d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto
strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però
dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui
agli artt. 4, 6 e 17. [Il professionista, per i lavori da liquidarsi a
percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente
articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i
compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà
superare il 60 per cento degli onorari a percentuale] (1). (1) Vedi, ora,
art. 5, d.m. 21 agosto 1958 che è il seguente: «Il professionista, per i
lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo,
ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della
tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i
compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una
cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.
In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale
conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però
entro il predetto limite massimo».
Art. 14.
Agli effetti della
determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le
opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e
categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro
professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al
professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori
di ciascuna categoria e non globalmente.
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Classe |
Categ. |
OGGETTO |
|
I |
|
Costruzioni
rurali, industriali civili, artistiche e decorative |
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|
a) |
Costruzioni
informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici
industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni,
baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in
cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione
appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri. |
|
b) |
Edifici
industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di
importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme,
prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano
di media importanza. Organismi costruttivi in metallo. |
|
c) |
Gli edifici di
cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole
importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere
sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini
semplici e simili. |
|
d) |
Palazzi e case
signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici
importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici
provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere
tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica.
Costruzioni industriali con caratteristi- che speciali e di peculiare
importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. |
|
e) |
Costruzioni di
carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni,
fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.
Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti.
Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc. |
|
II |
f) |
Strutture o parti
di strutture complesse in cemento armato. |
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g) |
Strutture o parti
di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico,
ivi comprese strutture antisismiche. Impianti industriali completi e
cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari
allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi
siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. |
|
a) |
Impianti per le
industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili
naturali, del legno, del cuoio e simili. |
|
b) |
Impianti della
industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei
combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri
navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche
impianti per le industrie della fermentazione, chimico alimentari e
tintorie. |
|
c) |
Impianti della
industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale,
impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti
per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione
e la e coltivazione delle cave e miniere. |
|
III |
|
Impianti di
servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o
gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed
annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti
parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi. |
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|
a) |
Impianti per la
produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e
della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nel- l'interno di edifici o per scopi
industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. |
|
b) |
Impianti per la
produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del
vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione,
trasporti meccanici. |
|
c) |
Impianti di
illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. |
|
IV |
|
Impianti
elettrici |
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|
a) |
Impianti
termoelettrici, impianti dell'elettro- chimica e
dell'elettrometallurgia. |
|
b) |
Centrali
idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti
di trazione elettrica. |
|
c) |
Impianti di linee
e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. |
|
V |
|
Macchine isolate
e loro parti. |
|
VI |
|
Ferrovie e
strade. |
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|
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a) |
Strade ordinarie,
linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le
opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. |
|
b) |
Strade ordinarie,
linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le
stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici
o funicolari. |
|
VII |
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Bonifiche,
irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e
per forza motrice, opere portuali e di navigazione in- terna,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe,
escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte. |
|
|
a) |
Bonifiche ed
irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di
bacini montani. |
|
b) |
Bonifiche ed
irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i
macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di
energia elettrica. |
|
c) |
Opere di
navigazione interna e portuali. Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua. Fognature urbane. |
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VIII IX |
|
Ponti, manufatti
isolati, strutture speciali. |
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a) |
Ponti di muratura
o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture
in legno o metallo dei tubi ordinari. |
|
b) |
Dighe, conche,
elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di
notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni
particolari. |
|
c) |
Gallerie, opere
sotterranee o subacquee, fondazioni speciali. |
A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE (1)
(1) Alle prestazioni
per l'esecuzione delle opere contemplate nella presente lettera sono
applicabili i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 21,
22 e 23 della tariffa
(art. 2, d.m. 21
agosto 1958).
Art. 15.
Quando per
l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il
professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera
- dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo
ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla
percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A
questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di
tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o
forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli
eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale
o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che
il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per
qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto
finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi
fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui
importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è
valutato a discrezione.
Art. 16.
Gli onorari
dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal
professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al
compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che
nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo
parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate
all'art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad
esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
Art. 17.
Sono esclusi dagli
obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza
giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri
di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di
comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto
controllo di quest'ultimo. Il professionista ha diritto ad un maggior
compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50
per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la
mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori
eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del
professionista un impegno personale maggiore del normale.
Art. 18.
Quando le
prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo
dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni
parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei
compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate
nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della
sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10. Qualora però
l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od
alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste
prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento. Nel caso di
incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno
computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente,
o in mancanza, al suo attendibile preventivo. Nel caso di sospensione
dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote
o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo
della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo,
tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra. In ogni
caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le
prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e
gli oneri di cui all'art. 17.
Art. 19.
Agli effetti di
quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del
professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti
operazioni:
a) compilazione del
progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto,
ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e
dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a
mezzo di schizzi, o di una relazione;
b) compilazione del
preventivo sommario;
c) compilazione del
progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala
sufficiente per identificarne tutte le parti;
d) compilazione del
preventivo particolareggiato e della relazione;
e) esecuzione dei
particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle
trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la
eventuale compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed alta
sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad
esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini
per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e
sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d'officina;
i) operazioni di
accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al
collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro
compimento;
l) liquidazione dei
lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e
delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna di queste
funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote
indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del
progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e
del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE
Il collaudo di
lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie
ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle
prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di
applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e,
infine, il rilascio del certificato di collaudo.
Quando il
professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette
da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono
indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti
della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere
sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della
collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari
condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle
disposizioni vigenti. Il collaudo si riferisce tanto all'opera
dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei
lavori. Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle
prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la
compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di
collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e
questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori. Le percentuali stabilite
per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve
discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.
Quando il collaudo
che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1°
luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato
moltiplicando per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D
e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.
Nel caso in cui il
committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con
l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori,
l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo
del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.
Quando il collaudo
riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella
C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.
La revisione dei
calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata
in ragione del 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli
onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi,
limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato,
ferro e legno verificate.
Le prestazioni per
riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II
e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come
incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti
dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce
l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle
prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del
25 per cento per incarico parziale. In particolare: Il preventivo
particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente
il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere
statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva. Per questi
elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere
a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d)
(preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le
quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda
dell'importanza del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi
seguenti:
|
PRESTAZIONE
PARZIALE |
Classe dei lavori
secondo l'elencazione dell'articolo 14 della tariffa 1932 |
|
I a b c d |
I e |
I f g |
II III |
IV |
V |
VI VII VIII |
IX |
|
c) progetto |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,04 |
|
esecutivo |
0,15 |
0,17 |
0,17 |
0,13 |
0,11 |
0,18 |
0,09 |
0,12 |
Quando lo studio
statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari
notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da
valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure
a discrezione. Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni
complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l) della tabella B, l'onorario va
commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole
prestazioni eseguite. Vanno applicate - se non sono in contrasto con le
attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di
cui ai nn. 4 (compensi a vacazione), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44,
con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.
Art. 20.
Quando l'incarico
conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di
tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso
di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente
a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che
sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato
sull'importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21.
Quando per lo studio
del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con
soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è
valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle
aliquote dell'art. 19, lettere a) e b). Il compenso può parimenti essere
aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando
l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per
rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati
tecnici e contabili superiore al normale. Analogamente possono aumentarsi
fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di
lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori
prestazioni di assistenza ai lavori (1). (1) I criteri di cui al presente
articolo sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere
contemplate nella presente lettera (art. 2, d.m. 21 agosto 1958).
Art. 22.
Le modificazioni ed
aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato,
introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e
richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od
all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla
parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via
discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo dalla parte non
eseguita (1). (1) I criteri di cui al presente articolo sono applicabili
alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente
lettera (art. 2, d.m. 21 agosto 1958).
Art. 23.
Quando il
professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere
all'opera od al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro
compenso indipendentemente dalle competenze del professionista (1). (1) I
criteri di cui al presente articolo sono applicabili alle prestazioni per
l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera (art. 2, d.m. 21
agosto 1958).
D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
La misura e
contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del
professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse
si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti
contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura. Gli onorari
relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e
possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
E) AGGIORNAMENTO DEI
PREZZI
L'aggiornamento dei
prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come
appresso: a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi
prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al
preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un
minimo di L. 3.703 (1); b) se in base a nuove analisi, con una aliquota
pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato
(prestazione d della tabella B) con un minimo di L. 7.406 (1). Se
l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto,
le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico
parziale. (1) Importi, da ultimo, così aumentati dal d.m. 18 novembre
1971.
F) REVISIONE DEI
PREZZI
La revisione
analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota
pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori
(tabella E), applicata all'importo lordo revisionato. Se la revisione
viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o
in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento. Se la
revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di
un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo
revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di
adeguamento relativi ai collaudi. Infine, se la revisione è eseguita dallo
stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento
dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del
25 per cento.
G) PRESTAZIONI PER
PERIZIE ESTIMATIVE
Art. 24.
Per le perizie
estimative particolareggiate oltre i compensi integrativi a vacazioni di
cui - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il
rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un
compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della
tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in
relazione alla difficoltà della perizia. L'applicazione della tabella per
valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per
importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a
discrezione. Per perizia particolareggiata si intende quella basata su
specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di
descrizioni, di computi e ove occorrano, di tipi. Se la perizia è sommaria
- cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come
cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai
per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve
relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà. Se
la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è integrata
da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture,
dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del
complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato
applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie
particolareggiate.
Art. 25.
Per i beni rustici
(terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le
percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle
della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco
dell'art. 14.
Art. 26.
Se la perizia
riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in
contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e
conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti
capoversi possono aumentare fino al doppio. Quando la perizia divisionale
viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra
possono essere anche triplicati.
Art. 27.
Per le stime per le
quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso
oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o
simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme
rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo
colle aliquote dei precedenti articoli.
Quando la perizia
estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio
1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della
tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della
corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.
Gli onorari per le
stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità
immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite
all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località
diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e
subiettivi che costituiscono la base delle stime.
Art. 28.
Per le perizie di
affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il
compenso è in ragione del: 9,19 per cento del fitto annuo sulle prime L.
150.000 6,13 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000 3,06 per
cento sull'eccesso (1) e va aumentato come alla tabella G, in correlazione
all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da
computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all'art. 4 ed
il rimborso delle spese di cui all'art. 6. (1) Percentuali, da ultimo,
così elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233.
CAPO III -
INVENTARI. CONSEGNE
Art. 29.
Per la compilazione
di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a
norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il
rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un
compenso da valutarsi: 1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte
delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate
all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel
12,26% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati; 2) per
gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive
percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della
cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,26% del canone di affitto
annuo, se trattasi di beni affittati; 3) per i beni rustici posti in
condizione ordinarie (1): lire 1.666 per ettaro, per fondi di area
inferiore a ha 20 lire 1.388 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80
lire 1.166 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150 lire 999 per
ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150 (2) oltre il 4,59 (2) per
cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40
ettari e il 3,06 (2) per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza
del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni
correnti per beni analoghi. I compensi previsti tanto per inventari o
consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti
industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che
l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti
consegne. Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di
cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali
compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a
possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua. La redazione di
mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV. Per gli
inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la
stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con
notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di
parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili
di aumento fino al 100 per cento. (1) Importi, da ultimo, così elevati dal
d.m. 18 novembre 1971. (2) Percentuali, da ultimo, così elevate dal d.m.
11 giugno 1987, n. 233.
Art. 30.
Per i prospetti
riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e
riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi
di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera
come segue: 1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo
delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo
le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,13
(1) per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il
caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di
grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente; 2)
per gli impianti industriali idem; 3) per i beni rustici: i sommari e
sommarioni in ragione di lire 388 (2) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire
277 (2) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in
ragione di lire 666 (2) l'ettaro oltre al 6,13 (1) per cento sul cumulo
delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra
consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita. I compensi
per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono
determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle
perizie estimative. Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli
onorari di cui i precedenti capoversi 1), 2), 3), per le valutazioni dei
debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento
(50%). Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire
solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e
non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo
testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la
compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei
compensi stabiliti all'art. 29. (1) Percentuali, da ultimo, così elevate
dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233. (2) Importi, da ultimo, così elevati dal
d.m. 18 novembre 1971.
Art. 31.
Per inventari,
misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni,
oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale
manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità
commisurato come segue:
a) per le scorte
rurali (1):
|
|
Misurazione |
Valutazione |
|
Fieni e
stramaglie per mangimi al quintale L. |
18,51 - |
18,51 - |
|
Paglie e lettiere
per mangimi al quintale |
6,94 |
- |
|
Legna in cataste
al quintale |
4,62 |
- |
b) per le piantagioni in ragione del 6,13 per cento del valore di stima
nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,06 per cento per i
boschi di notevole estensione e regolarità (2). (1) Importi, da ultimo,
così elevati dal d.m. 18 novembre 1971. (2) Percentuali, da ultimo, così
elevate dal d.m. 11 giugno 1987, n. 233.
CAPO IV - LAVORI
TOPOGRAFICI
Art. 32.
Sono comprese in
questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed
altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di
lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.
Art. 33.
Tutte le operazioni
di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma
dell'art. 4.
Art. 34.
Per la formazione di
planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi con
l'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e
simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino 10 ettari di
estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;
b) per estensioni
maggiori, secondo la seguente tabella (1):
|
|
|
IN PIANURA |
IN COLLINA |
IN MONTAGNA |
|
|
|
scala 1/1000 |
scala 1/2000 |
scala 1/1000 |
scala 1/2000 |
scala 1/1000 |
scala 1/2000 |
|
1. |
Terreni nudi o o
poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua:
per ettaro |
1.666 |
1.388 |
2.221 |
1.666 |
2.777 |
2.221 |
|
2. |
Terreni
frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per
ettaro |
2.221 |
1.944 |
2.777 |
2.221 |
3.332 |
2.777 |
|
3. |
Terreni a boschi,
vigneti e frutteti: per ettaro |
2.777 |
2.499 |
3.332 |
2.777 |
3.888 |
3.332 |
Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 555 per ogni particella
inferiore ai 500 metri quadrati e di lire 277 se superiore ai 500 metri
quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture. Per la
formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici
desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente
articolo possono essere aumentati fino al 100 per cento. In caso di
lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate,
tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di
cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.
(1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.
Art. 35.
Per la formazione di
planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con
indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti
fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli
onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 5 ettari
di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
b) per estensione
superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente (1):
|
|
IN PIANURA |
IN COLLINA |
IN MONTAGNA |
|
|
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
scala |
|
|
1/1000 |
1/2000 |
1/1000 |
1/2000 |
1/1000 |
1/2000 |
|
Per ettaro L. |
5.554 |
4.443 |
6.665 |
5.554 |
8.331 |
6.665 |
(1) Importi, da
ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.
Art. 36.
Ai disegni di
strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali,
canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un
aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza
non minore di metri 30.
Art. 37.
Nel caso in cui il
tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano
gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 aumentati del 20 per
cento. Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano
gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20 per
cento.
Art. 38.
Gli onorari per la
formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie
esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre
quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.
Art. 39.
Nella formazione di
planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati
separatamente per ciascuna parte
el lavoro a seconda
delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.
Art. 40.
Il computo della
superficie è compensato in più con lire 1.110 a 1.666 per ettaro, oltre il
compenso fisso di lire 277 per ogni particella di proprietà o coltura
distinta (1). (1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre
1971.
Art. 41.
Per le aree da
fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il
computo delle aree viene valutato a vacazioni.
Art. 42.
Per la formazione
originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del
40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60
per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. Se il
rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali
e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di
aumento fino all'80 per cento. Per rilevamento altimetrico su piano
planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34
ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con
tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.
Art. 43.
I disegni delle
piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di
area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con
l'aggiunta di una somma fissa di lire 2.777 (1).
|
|
Scala del
disegno |
|
1/50 |
1/100 |
1/200 |
1/500 |
|
a) edifici con
pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari
|
da 24,99 a 33,32 |
da 16,66 a 24,99 |
16,66
|
8,44
|
|
b) edifici con
pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza |
da 58,32 a 83,30 |
da 41,65 a 66,65 |
41,65
|
24,99
|
Gli onorari della
tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di
ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento.
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio,
l'onorario viene valutato in ragione di lire 3,33 a 5,55 per ogni metro
cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità
delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti (1).
(1)
Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.
Art. 44.
La rappresentazione
dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire
2.777, è retribuita in ragione di lire 33,32 a lire 111,09 per ogni metro
quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno (1). Il
rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a
vacazioni. Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi
sono a carico del committente.
(1) Importi, da ultimo, così elevati dal d.m. 18 novembre 1971.
TABELLA A
ONORARI A
PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO
DELL'OPERA (1)
(1) Le percentuali ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con
d.m. 11 giugno 1987, n. 233.
|
CLASSI E
CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 |
|
IMPORTO DELLE
OPERE |
Costruzioni
edilizie |
|
I-a |
I-b |
I-c |
I-d |
I-e |
I-f |
I-g |
|
250.000 |
21,462 |
26,368 |
30,967 |
35,566 |
67,453 |
24,528 |
33,420 |
|
500.000 |
19,929 |
24,988 |
29,587 |
33,880 |
58,255 |
22,995 |
32,193 |
|
1.000.000 |
18,396 |
22,689 |
27,441 |
31,733 |
52,123 |
22,075 |
29,741 |
|
2.500.000 |
15,330 |
18,856 |
23,608 |
27,594 |
44,458 |
19,929 |
25,448 |
|
5.000.000 |
13,184 |
15,330 |
19,929 |
24,528 |
39,859 |
17,783 |
21,462 |
|
10.000.000 |
11,037 |
13,184 |
17,170 |
22,075 |
35,259 |
15,637 |
18,396 |
|
15.000.000 |
10,731 |
13,030 |
16,863 |
21,462 |
32,193 |
14,563 |
16,863 |
|
20.000.000 |
9,964 |
12,724 |
16,096 |
20,696 |
30,660 |
13,797 |
16,096 |
|
30.000.000 |
9,658 |
12,264 |
15,330 |
19,316 |
27,594 |
13,030 |
15,330 |
|
40.000.000 |
9,198 |
11,497 |
14,563 |
19,009 |
26,061 |
12,264 |
14,563 |
|
50.000.000 |
8,891 |
10,731 |
13,797 |
18,396 |
24,528 |
11,497 |
13,797 |
|
100.000.000 |
7,665 |
9,198 |
12,264 |
15,330 |
21,462 |
9,964 |
12,264 |
|
150.000.000 |
6,745 |
7,971 |
11,037 |
13,337 |
19,009 |
8,738 |
11,037 |
|
200.000.000 |
6,132 |
7,358 |
9,964 |
11,804 |
16,863 |
7,818 |
9,964 |
|
250.000.000 |
5,825 |
6,745 |
9,044 |
10,577 |
15,023 |
7,205 |
9,044 |
|
300.000.000 |
5,518 |
6,438 |
8,278 |
9,658 |
13,490 |
6,592 |
8,278 |
|
400.000.000 |
5,212 |
6,132 |
7,205 |
8,585 |
11,651 |
5,978 |
7,051 |
|
500.000.000 |
5,059 |
5,825 |
6,438 |
7,971 |
10,424 |
5,518 |
6,438 |
|
600.000.000 |
4,833 |
5,799 |
6,162 |
7,619 |
9,964 |
5,273 |
6,156 |
|
700.000.000 |
4,664 |
5,599 |
5,948 |
7,362 |
9,631 |
5,098 |
5,948 |
|
800.000.000 |
4,537 |
5,444 |
5,768 |
7,139 |
9,338 |
4,945 |
5,766 |
|
900.000.000 |
4,415 |
5,297 |
5,619 |
6,960 |
9,099 |
4,815 |
5,619 |
|
1.000.000.000 |
4,369 |
5,243 |
5,553 |
6,878 |
8,994 |
4,761 |
5,553 |
|
1.500.000.000 |
4,031 |
4,837 |
5,129 |
6,351 |
8,309 |
4,395 |
5,131 |
|
2.000.000.000 |
3,832 |
4,599 |
4,879 |
6,040 |
7,899 |
4,180 |
4,879 |
|
3.000.000.000 |
3,525 |
4,231 |
4,524 |
5,604 |
7,327 |
3,878 |
4,524 |
|
4.000.000.000 |
3,361 |
4,036 |
4,279 |
5,297 |
6,931 |
3,668 |
4,279 |
|
5.000.000.000 |
3,219 |
3,863 |
4,101 |
5,076 |
6,640 |
3,512 |
4,101 |
|
oltre i 5
miliardi |
2,682 |
3,219 |
3,418 |
4,230 |
5,533 |
2,927 |
3,418 |
|
CLASSI E
CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14 |
|
IMPORTO DELLE
OPERE |
Impianti
industriali completi |
Impianti di
servizi generali |
|
|
II-a |
II-b |
II-c |
III-a |
III-b |
III-c |
|
250.000 |
38,326 |
53,656 |
68,986 |
53,656 |
57,489 |
76,652 |
|
500.000 |
30,660 |
42,925 |
55,189 |
42,925 |
45,991 |
61,321 |
|
1.000.000 |
26,368 |
36,793 |
49,057 |
36,793 |
39,245 |
52,123 |
|
2.500.000 |
19,929 |
27,901 |
36,793 |
27,901 |
29,894 |
40,778 |
|
5.000.000 |
15,330 |
22,075 |
29,434 |
21,462 |
22,995 |
31,887 |
|
10.000.000 |
12,264 |
17,170 |
22,689 |
17,170 |
18,396 |
24,528 |
|
15.000.000 |
11,497 |
16,096 |
20,696 |
16,096 |
17,323 |
23,302 |
|
20.000.000 |
10,731 |
15,023 |
19,316 |
15,023 |
16,096 |
21,462 |
|
30.000.000 |
9,964 |
13,950 |
17,936 |
13,950 |
15,023 |
19,929 |
|
40.000.000 |
9,198 |
12,877 |
16,556 |
12,877 |
13,797 |
18,396 |
|
50.000.000 |
8,738 |
12,264 |
15,790 |
12,264 |
13,184 |
17,476 |
|
100.000.000 |
7,665 |
9,198 |
13,797 |
10,731 |
11,497 |
15,330 |
|
150.000.000 |
6,745 |
7,665 |
11,957 |
9,351 |
9,964 |
13,490 |
|
200.000.000 |
5,978 |
6,438 |
10,118 |
8,125 |
8,738 |
11,957 |
|
250.000.000 |
5,365 |
6,285 |
8,585 |
7,205 |
7,818 |
10,731 |
|
300.000.000 |
4,905 |
5,672 |
7,358 |
6,592 |
7,205 |
9,811 |
|
400.000.000 |
4,292 |
4,905 |
6,132 |
5,672 |
6,285 |
8,585 |
|
500.000.000 |
3,832 |
4,599 |
5,212 |
5,059 |
5,672 |
7,665 |
|
600.000.000 |
3,663 |
4,395 |
4,982 |
4,833 |
5,422 |
7,327 |
|
700.000.000 |
3,541 |
4,248 |
4,815 |
4,664 |
5,238 |
7,082 |
|
800.000.000 |
3,434 |
4,119 |
4,669 |
4,537 |
5,078 |
6,868 |
|
900.000.000 |
3,344 |
4,012 |
4,548 |
4,415 |
5,951 |
6,688 |
|
1.000.000.000 |
3,306 |
3,966 |
4,496 |
4,369 |
4,892 |
6,611 |
|
1.500.000.000 |
3,052 |
3,663 |
4,154 |
4,031 |
4,518 |
6,105 |
|
2.000.000.000 |
2,901 |
3,488 |
3,950 |
3,832 |
4,296 |
5,810 |
|
3.000.000.000 |
2,693 |
3,230 |
3,663 |
3,525 |
3,985 |
5,385 |
|
4.000.000.000 |
2,547 |
3,055 |
3,464 |
3,361 |
3,771 |
5,094 |
|
5.000.000.000 |
2,439 |
2,928 |
3,320 |
3,219 |
3,611 |
4,879 |
|
oltre i 5
miliardi |
2,033 |
2,440 |
2,766 |
2,682 |
3,009 |
4,066 |
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
|
IMPORTO DELLE
OPERE |
Impianti
elettrici |
Macchine isolate |
Ferrovie e
strade |
|
|
IV-a |
IV-b |
IV-c |
V |
VI-a |
VI-b |
|
250.000 |
45,991 |
38,326 |
30,660 |
61,321 |
18,703 |
23,608 |
|
500.000 |
36,793 |
30,660 |
24,528 |
45,991 |
17,629 |
22,689 |
|
1.000.000 |
30,660 |
25,755 |
20,849 |
38,326 |
15,790 |
20,696 |
|
2.500.000 |
23,915 |
19,929 |
15,943 |
30,047 |
12,417 |
17,323 |
|
5.000.000 |
18,396 |
15,330 |
12,264 |
21,155 |
10,271 |
14,410 |
|
10.000.000 |
14,717 |
12,264 |
9,811 |
15,330 |
9,198 |
13,337 |
|
15.000.000 |
13,797 |
11,497 |
9,198 |
12,877 |
8,738 |
12,724 |
|
20.000.000 |
12,877 |
10,731 |
8,585 |
12,264 |
8,431 |
12,264 |
|
30.000.000 |
11,957 |
9,964 |
7,971 |
11,344 |
7,665 |
11,651 |
|
40.000.000 |
11,037 |
9,198 |
7,358 |
- |
6,898 |
11,037 |
|
50.000.000 |
10,424 |
8,738 |
7,051 |
9,504 |
6,132 |
10,424 |
|
100.000.000 |
9,198 |
7,665 |
6,132 |
6,898 |
4,599 |
8,431 |
|
150.000.000 |
8,431 |
6,745 |
5,518 |
- |
4,292 |
7,665 |
|
200.000.000 |
7,818 |
6,132 |
5,059 |
4,599 |
4,139 |
7,358 |
|
250.000.000 |
7,358 |
5,825 |
4,752 |
- |
3,985 |
7,051 |
|
300.000.000 |
7,051 |
5,518 |
4,445 |
- |
3,832 |
6,745 |
|
400.000.000 |
6,745 |
5,212 |
4,292 |
- |
3,679 |
6,438 |
|
500.000.000 |
6,438 |
4,905 |
4,139 |
- |
3,525 |
6,132 |
|
600.000.000 |
6,156 |
4,691 |
3,955 |
- |
3,484 |
5,965 |
|
700.000.000 |
5,948 |
4,531 |
3,821 |
- |
3,466 |
5,856 |
|
800.000.000 |
5,766 |
4,395 |
3,705 |
- |
3,453 |
5,744 |
|
900.000.000 |
5,619 |
4,281 |
3,611 |
- |
3,414 |
5,630 |
|
1.000.000.000 |
5,553 |
4,233 |
3,571 |
- |
3,398 |
5,472 |
|
1.500.000.000 |
5,131 |
3,909 |
3,298 |
- |
3,230 |
4,809 |
|
2.000.000.000 |
4,879 |
3,718 |
3,136 |
- |
3,116 |
4,448 |
|
3.000.000.000 |
4,524 |
3,449 |
2,908 |
- |
3,081 |
4,349 |
|
4.000.000.000 |
4,279 |
3,280 |
2,748 |
- |
3,004 |
4,292 |
|
5.000.000.000 |
4,101 |
3,123 |
2,636 |
- |
2,947 |
4,235 |
|
oltre i 5
miliardi |
3,418 |
2,602 |
2,197 |
- |
2,456 |
3,529 |
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
|
IMPORTO DELLE
OPERE |
Opere idrauliche |
Acquedotti e
fognature |
|
|
VII-a |
VII-b |
VII-c |
VIII |
|
250.000 |
21,462 |
24,528 |
26,368 |
26,368 |
|
500.000 |
19,929 |
23,455 |
24,988 |
24,988 |
|
1.000.000 |
17,783 |
19,929 |
22,689 |
22,689 |
|
2.500.000 |
14,257 |
15,637 |
18,856 |
18,856 |
|
5.000.000 |
11,037 |
13,490 |
15,943 |
15,177 |
|
10.000.000 |
9,198 |
10,424 |
13,184 |
13,184 |
|
15.000.000 |
8,738 |
9,658 |
12,570 |
12,570 |
|
20.000.000 |
8,431 |
9,198 |
11,957 |
11,957 |
|
30.000.000 |
7,665 |
8,585 |
10,884 |
10,884 |
|
40.000.000 |
6,898 |
7,971 |
9,964 |
9,964 |
|
50.000.000 |
6,132 |
7,358 |
9,198 |
9,198 |
|
100.000.000 |
4,599 |
5,365 |
6,132 |
7,665 |
|
150.000.000 |
4,292 |
- |
- |
6,438 |
|
200.000.000 |
4,139 |
- |
- |
6,132 |
|
250.000.000 |
3,985 |
- |
- |
5,825 |
|
300.000.000 |
3,832 |
4,599 |
5,212 |
5,518 |
|
400.000.000 |
3,679 |
- |
- |
5,212 |
|
500.000.000 |
3,525 |
4,445 |
5,059 |
5,059 |
|
600.000.000 |
3,434 |
4,384 |
5,008 |
4,833 |
|
700.000.000 |
3,403 |
4,323 |
4,940 |
4,671 |
|
800.000.000 |
3,250 |
4,261 |
4,868 |
4,533 |
|
900.000.000 |
3,219 |
4,200 |
4,800 |
4,417 |
|
1.000.000.000 |
3,188 |
4,139 |
4,726 |
4,364 |
|
1.500.000.000 |
3,035 |
4,047 |
4,623 |
4,031 |
|
2.000.000.000 |
2,882 |
3,924 |
4,480 |
3,832 |
|
3.000.000.000 |
2,728 |
3,740 |
4,272 |
3,556 |
|
4.000.000.000 |
2,636 |
3,556 |
4,064 |
3,361 |
|
5.000.000.000 |
2,514 |
3,372 |
3,850 |
3,221 |
|
oltre i 5 |
|
|
|
|
|
miliardi |
2,095 |
2,810 |
3,208 |
2,684 |
|
IMPORTO DELLE
OPERE |
Ponti, manufatti
isolati, strutture speciali |
|
|
IX-a |
IX-b |
IX-c |
|
250.000 |
24,528 |
30,967 |
35,750 |
|
500.000 |
23,455 |
29,434 |
33,880 |
|
1.000.000 |
19,929 |
27,441 |
31,733 |
|
2.500.000 |
15,637 |
22,995 |
27,134 |
|
5.000.000 |
12,264 |
19,009 |
22,689 |
|
10.000.000 |
10,271 |
17,170 |
20,236 |
|
15.000.000 |
9,658 |
15,637 |
19,316 |
|
20.000.000 |
9,198 |
15,330 |
18,703 |
|
30.000.000 |
8,585 |
14,717 |
17,476 |
|
40.000.000 |
7,971 |
14,103 |
16,403 |
|
50.000.000 |
7,358 |
13,490 |
15,330 |
|
100.000.000 |
5,825 |
10,424 |
12,264 |
|
150.000.000 |
5,212 |
8,891 |
10,271 |
|
200.000.000 |
4,905 |
8,278 |
9,658 |
|
250.000.000 |
4,599 |
7,818 |
9,044 |
|
300.000.000 |
4,292 |
7,358 |
8,738 |
|
400.000.000 |
3,985 |
7,051 |
8,431 |
|
500.000.000 |
3,679 |
6,745 |
8,125 |
|
600.000.000 |
3,580 |
6,410 |
7,910 |
|
700.000.000 |
3,464 |
6,197 |
7,542 |
|
800.000.000 |
3,346 |
5,989 |
7,297 |
|
900.000.000 |
3,208 |
5,751 |
7,051 |
|
1.000.000.000 |
3,162 |
5,656 |
6,756 |
|
1.500.000.000 |
2,776 |
4,971 |
6,657 |
|
2.000.000.000 |
2,522 |
4,511 |
5,849 |
|
3.000.000.000 |
2,406 |
4,310 |
5,308 |
|
4.000.000.000 |
2,393 |
4,292 |
5,063 |
|
5.000.000.000 |
2,369 |
4,242 |
5,028 |
|
oltre i 5
miliardi |
1,974 |
3,535 |
4,190 |
TABELLA B
|
PRESTAZIONI PARZIALI |
I |
I |
I |
II |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
|
|
a-b-c-d |
e |
f-g |
III |
|
|
|
|
|
|
|
a) Progetto di
massima |
0,10 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,07 |
0,04-0,07 |
0,10 |
0,07 |
|
b) Preventivo
sommario |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,01-0,02 |
0,03 |
0,03 |
|
c) Progetto
esecutivo |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
0,22 |
0,18 |
0,30 |
0,15 |
0,15-0,12 |
0,15 |
0,20 |
|
d) Preventivo
particolareggiato |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,07 |
0,07 |
0,12 |
0,05-0,04 |
0,05 |
0,05 |
|
e) Particolari
costruttivi e decorativi |
0,15 |
0,20 |
0,04 |
0,08 |
0,05 |
0,08 |
0,10 |
0,15 |
0,12 |
0,20 |
|
f) Capitolati e
contratti |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
- |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
g) Direzione
lavori |
0,25 |
0,20 |
0,35 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,25 |
0,30 |
0,25 |
0,20 |
|
h) Prove di
officina |
- |
- |
- |
- |
- |
0,12 |
- |
- |
- |
- |
|
i) Assistenza al
collaudo |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,15 |
0,20 |
0,13 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
|
l) Liquidazione |
0,07 |
0,05 |
0,07 |
0,05 |
0,10 |
- |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,05 |
TABELLA C (1)
(1) Le percentuali
ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987,
n. 233.
|
IMPORTO DELLE
OPERE LIRE |
PERCENTUALE SU
OGNI CENTO DI LIRE IMPORTO DELLE OPERE |
|
|
senza reparto a) |
con il reparto
b) |
|
|
|
|
|
1.000.000 |
3,066 |
3,958 |
|
2.000.000 |
2,698 |
3,495 |
|
3.000.000 |
2,452 |
3,188 |
|
5.000.000 |
2,146 |
2,790 |
|
10.000.000 |
1,471 |
1,900 |
|
15.000.000 |
1,073 |
1,379 |
|
20.000.000 |
0,889 |
1,165 |
|
30.000.000 |
0,643 |
0,827 |
|
40.000.000 |
0,551 |
0,705 |
|
50.000.000 |
0,475 |
0,613 |
|
60.000.000 |
0,429 |
0,551 |
|
70.000.000 |
0,398 |
0,521 |
|
80.000.000 |
0,383 |
0,490 |
|
90.000.000 |
0,367 |
0,459 |
|
100.000.000 |
0,352 |
0,444 |
|
150.000.000 |
0,279 |
0,361 |
|
200.000.000 |
0,236 |
0,306 |
|
300.000.000 |
0,190 |
0,245 |
|
500.000.000 |
0,150 |
0,196 |
Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.
TABELLA D - COEFFICIENTI DI
ADEGUAMENTO
|
Anno di
aggiudicazione dell'appalto |
Coefficiente di
adeguamento al 1947 dell'importo delle opere |
|
|
|
|
1938 |
55 - |
|
1939 |
47,83 |
|
1940 |
36,67 |
|
1941 |
28,95 |
|
1942 |
23,40 |
|
1943 |
15,71 |
|
1° semestre 1944 |
9,17 |
|
2° semestre 1944 |
3,93 |
|
1° semestre 1945 |
2,33 |
|
2° semestre 1945 |
2,02 |
|
1° semestre 1946 |
2,02 |
|
2° semestre 1946 |
1,67 |
|
1947 |
1 - |
Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente
aliquota di compenso - ove occorre, interpolarla - contenuta nella tabella
sopra riportata.
NOTE
a) L'importo da
aggiornarsi: è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di
aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto
per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella
contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore; è
quello comprensivo della revisione, nel caso contrario, in questo caso il
coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si
riferiscono le varie revisioni dei prezzi.
b) Un incarico di
collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro
esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause
indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata
tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti
dovuti a forza maggiore ecc.), va compensato in base alle norme dell'art.
19-c).
c) L'importo lordo
dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario
degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro
accoglimento.
d) Se un'opera
comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali
richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti
separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e
certificato di collaudo.
e) In aggiunta a
tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le
spese e gli onorari seguenti: 1) le spese di viaggio, di vitto e di
alloggio per i sopraluoghi fuori sede; 2) le spese di bollo, postali,
telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale; 3) gli
onorari a vacazione, in ragione di lire 12.000 all'ora limitatamente al
tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei
lavori da collaudarsi.
f) Se il collaudo è
affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che
spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.
TABELLA E - ONORARI PER LA MISURA E
CONTABILITÀ DEI LAVORI (1)
(1) Gli importi ivi
contenuti sono stati aggiornati, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n.
233.
|
Importo
dell'opera |
Per ogni cento
Lire dell'importo |
|
Fino a 5 milioni |
1,8396504 |
|
Sul di più fino
a 20 milioni |
1,686346 |
|
Sul di più fino
a 50 milioni |
1,533042 |
|
Sul di più fino
a 100 milioni |
1,2264336 |
|
Oltre 100
milioni e per qualsiasi importo |
1,0731296 |
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30
per cento.
Gli onorari di cui
alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori
di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno
maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20 per
cento; per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento; per ordinaria
manutenzione, del 40 per cento.
TABELLA F - ONORARI DOVUTI AL
PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE
PARTICOLAREGGIATE PER OGNI MILLE LIRE DI IMPORTO STIMATO (1)
(1) Gli importi ivi
contenuti sono stati aggiornati, da ultimo, con d.m. 11 giugno 1987, n.
233.
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
|
IMPORTO STIMATO |
Costruzioni
edilizie |
Impianti
industriali completi |
Impianti di
servizi generali |
Impianti
elettrici |
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
250.000 |
52,123 |
52,123 |
55,189 |
39,859 |
|
500.000 |
34,340 |
34,340 |
36,793 |
24,528 |
|
1.000.000 |
27,594 |
27,594 |
29,434 |
19,622 |
|
2.500.000 |
22,382 |
22,382 |
23,915 |
15,943 |
|
5.000.000 |
17,170 |
17,170 |
18,396 |
12,264 |
|
10.000.000 |
13,797 |
13,797 |
14,717 |
9,811 |
|
15.000.000 |
12,877 |
12,877 |
13,797 |
9,198 |
|
20.000.000 |
11,957 |
11,957 |
12,877 |
8,850 |
|
30.000.000 |
11,037 |
11,037 |
11,957 |
7,971 |
|
40.000.000 |
10,424 |
10,424 |
11,037 |
7,358 |
|
50.000.000 |
9,811 |
9,811 |
10,424 |
7,051 |
|
100.000.000 |
7,358 |
7,358 |
9,198 |
6,132 |
|
200.000.000 |
4,905 |
4,905 |
7,652 |
5,212 |
|
300.000.000 |
4,292 |
4,292 |
6,745 |
4,905 |
|
500.000.000 |
3,679 |
3,679 |
6,132 |
4,292 |
|
600.000.000 |
3,659 |
3,659 |
5,860 |
4,108 |
|
700.000.000 |
3,530 |
3,530 |
5,659 |
3,990 |
|
800.000.000 |
3,429 |
3,429 |
5,492 |
3,863 |
|
900.000.000 |
3,344 |
3,344 |
5,352 |
3,801 |
|
1.000.000.000 |
3,306 |
3,306 |
5,291 |
3,679 |
|
1.500.000.000 |
3,055 |
3,055 |
4,846 |
3,464 |
|
2.000.000.000 |
2,901 |
2,901 |
4,660 |
3,390 |
|
3.000.000.000 |
2,691 |
2,691 |
4,371 |
3,250 |
|
4.000.000.000 |
2,544 |
2,544 |
4,101 |
3,046 |
|
5.000.000.000 |
2,441 |
2,441 |
3,924 |
2,875 |
|
per la parte
eccedente i 5.000.000.000 |
2,034 |
2,034 |
3,270 |
2,396 |
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
|
IMPORTO STIMATO |
Macchine isolate |
Ferrovie e
strade |
Opere idrauliche |
Acquedotti e
fognaturE |
Ponti, manufatti
iso lati, strutture speciali |
|
|
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
|
250.000 |
58,255 |
27,594 |
27,594 |
30,660 |
36,793 |
|
500.000 |
36,793 |
18,089 |
18,703 |
19,929 |
23,608 |
|
1.000.000 |
30,660 |
16,556 |
15,943 |
18,089 |
22,075 |
|
2.500.000 |
23,915 |
13,797 |
12,570 |
15,023 |
18,396 |
|
5.000.000 |
16,863 |
11,651 |
10,731 |
12,264 |
15,330 |
|
10.000.000 |
12,264 |
10,731 |
8,278 |
10,424 |
13,797 |
|
15.000.000 |
10,424 |
10,118 |
7,665 |
10,118 |
12,570 |
|
20.000.000 |
9,811 |
9,811 |
7,358 |
9,504 |
12,264 |
|
30.000.000 |
9,198 |
9,158 |
6,745 |
8,585 |
11,651 |
|
40.000.000 |
7,971 |
8,891 |
6,438 |
7,971 |
11,344 |
|
50.000.000 |
7,358 |
8,278 |
5,825 |
7,358 |
10,731 |
|
100.000.000 |
6,132 |
6,745 |
4,292 |
6,132 |
9,198 |
|
200.000.000 |
4,905 |
5,212 |
3,066 |
4,905 |
7,652 |
|
300.000.000 |
4,292 |
4,905 |
2,606 |
4,292 |
6,745 |
|
500.000.000 |
3,679 |
4,292 |
2,299 |
3,679 |
6,132 |
|
600.000.000 |
- |
4,108 |
2,069 |
3,659 |
5,978 |
|
700.000.000 |
- |
3,990 |
1,885 |
3,530 |
5,702 |
|
800.000.000 |
- |
3,863 |
1,839 |
3,429 |
5,573 |
|
900.000.000 |
- |
3,801 |
1,747 |
3,344 |
5,512 |
|
1.000.000.000 |
- |
3,679 |
1,701 |
3,306 |
5,089 |
|
1.500.000.000 |
- |
3,464 |
1,609 |
3,055 |
4,837 |
|
2.000.000.000 |
- |
3,390 |
1,379 |
2,901 |
4,487 |
|
3.000.000.000 |
- |
3,250 |
1,149 |
2,691 |
4,242 |
|
4.000.000.000 |
- |
3,046 |
1,011 |
2,544 |
4,064 |
|
5.000.000.000 |
- |
2,875 |
0,919 |
2,441 |
3,924 |
|
per la parte
eccedente i 5.000.000.000 |
- |
2,396 |
0,766 |
2,034 |
3,270 |
TABELLA G
|
Anno a cui si
riferiscono i prezzi della perizia estimativa |
Percentuale di
maggiorazione dell'onorario |
|
Fino al 31
dicembre 1940 |
550% |
|
Fino al 31
dicembre 1941 |
450% |
|
Fino al 31
dicembre 1942 |
350% |
|
Fino al 31
dicembre 1943 |
250% |
|
Fino al 31
dicembre 1944 |
100% |
|
Fino al 31
dicembre 1945 |
20% |
|
Fino al 31
dicembre 1946 |
15% |
|
|
Tariffa
professionale per prestazioni urbanistiche. I Consigli Nazionali Ingegneri
e Architetti hanno proposto una nuova tariffa per le prestazioni
professionali di competenza, la cui approvazione è attualmente in corso.
Nell'attesa di detta approvazione, questo Ministero, in relazione
all'incremento della progettazione di strumenti urbanistici dipendenti
dalle disposizioni della legge ponte 6-8-1967, n. 765 (v. in URB), nonché
alle richieste di istruzioni da parte dei Comuni, Prefetture,
Provveditorati alle opere pubbliche - ritiene opportuno portare a
conoscenza degli Enti ed Uffici in indirizzo la parte di detta tariffa
riguardante gli onorari per le prestazioni urbanistiche. La tariffa, come
sotto riportato, è quella proposta dai Consigli Nazionali degli Ingegneri
e Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio
Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere favorevole
nelle adunanze 11-3-1969 voto 442 e 9-9-1969 voto 1633. Ovviamente, fino
alla sua formale approvazione tale tariffa non può considerarsi
giuridicamente operante. Tuttavia gli Enti e gli Uffici in indirizzo
potranno utilmente tenerla presente nel definire i rapporti derivanti
dalle prestazioni professionali in materia urbanistica e per superare le
difficoltà e le perplessità che, nel regime giuridico ancora vigente,
spesso sorgono e vengono denunciate a questo Ministero.
Art. 1. Premesse
La presente tariffa
ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli ingegneri e
degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei
confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti pubblici. Gli
onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili
ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi
dovrà essere preventivamente concordata con il committente. Qualsiasi
integrazione, modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve essere
proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli
architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli adeguamenti dei
compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno
proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle
variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto
Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice,
rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa
ed ai successivi scatti, superi il 10 per cento. 1 Consigli degli Ordini
sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla
applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità
degli elaborati a configurare l'entità della prestazione sia, infine, a
esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di
discrezionalità adottato dal professionista.
Art. 2. Norme
generali
Sono da compensare
con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione
fisica del territorio ai vari livelli; le prestazioni con i relativi
onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli. Gli onorari
per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa saranno
valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per
prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente o, in
difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere
preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli
che le prevedono. Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi
articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per
regolamento o per necessità del committente siano richiesti tipi diversi
di elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel
numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalla modalità
di incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo da
concordare sulle basi della presente tariffa. Nel caso che l'incarico sia
affidato dal committente a più professionisti non si verificano gli
estremi di incarico collegiale. Nessun aumento spetta invece ai gruppi di
professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta agli onorari come
sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi
spese previsti dagli artt. 11 e 12 della presente tariffa. Tali compensi e
rimborsi possono essere conglobati, previo accordo fra le parti, nella
misura risultante dalla tabella B allegata.
Art. 3. Prestazioni
Le prestazioni
professionali riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto: - Piani
generali. 1/A - Piano territoriale di coordinamento. 1/B - Piano
regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale. 1/C -
Piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di
sviluppo industriale e simili). 1/D - Programma di fabbricazione e
regolamento edilizio. - Piani di esecuzione. 2/A - Piano particolareggiato
e di zona (lottizzazione). 2/B - Piano particolareggiato di risanamento e
conservazione.
Art. 4. Piano
territoriale di coordinamento - I/A
I compiti del
professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare
per il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente, saranno
concordati fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale
incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo
urbanistico di un territorio la cui area definitiva in sede
politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello
intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più
province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non
coincidono necessariamente con quelli amministrativi. Gli onorari, stante
l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a
discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.
Art. 5. Piano
regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale - 1/B
Le prestazioni del
professionista per la formazione dei piani regolatori comprensoriali
(intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono le
destinazioni di uso del territorio e le relative norme di attuazione
comprenderanno di norma: a) l'analisi dello stato di fatto, individuando
il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature; b)
di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e
naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della
situazione riscontrata nel territorio circostante; c) le previsioni degli
insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi
e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme
tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura
del regolamento edilizio; d) le previsioni delle infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico; e) i perimetri
delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative
modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso; f) i
programmi e le fasi di attuazione. Gli elaborati tipici relativi alle
prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti: 1)
relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono
stati assunti per la redazione del piano; 2) relazione generale analitica
dello stato di fatto; 3) relazione illustrativa con l'indicazione dei
problemi e delle esigenze conseguenziali alla analisi delle soluzioni
proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di
scelte; 4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio
sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto: 5)
planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica
delle destinazioni e con desìgnazione della rete viaria e delle principali
infrastrutture; 6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la
chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano; 7) norme
tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con particolare
riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici
esecutivi; 8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio; 9)
programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità
per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse; 10)
quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;
11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle
osservazioni presentate al P.R.G. L'Ente committente ha il compito di
fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con
il professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato
di fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione
relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio
interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia; alla
produzione e distribuzione; alla consistenza ed alla attività edilizia
relativa all'ultimo decennio; alle condizioni economiche e sociali della
popolazione; ai mezzi di locomozione ed all'intensità del traffico
interno. Fornirà inoltre l'elenco degli edifici storici ed artistici,
nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e
programmatici, che interessano il territorio oggetto del piano. L'Ente
committente dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici atti a
determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Il
materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà
l'oggetto della relazione generale analitica dello stato di fatto dì cui
al punto 2) e della planimetria dello stato di fatto di cui al punto 4).
Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono
determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale
alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e
interpolando linearmente per i valori intermedi. Per i piani regolatori
comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i
piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra
l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come
somma degli importi relativi ai singoli comuni inclusi nel comprensorio.
Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in
base alla popolazione prevista per i centri.medesimi entro un periodo
massimo di venti anni. Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la
popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza
dell'ultimo triennio. Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da
applicare le seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto
dell'incarico: a) per il particolare carattere storico artistico o la
importanza della zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone
soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente
interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30 per cento; b) per
la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche,
geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per
cento; c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare
struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 fino al 30
per cento; d) per la previsione di incremento di popolazione superiore al
50 per cento in venti anni, aumento dal 10 fino al 30 per cento. Dette
integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche
effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti
secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono
cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50 per cento.
Quando il committente non fornisce la documentazione di cui al precedente
terzo comma o la fornisca soltanto in parte, al professionista è dovuto il
rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento di
detto materiale. Costituisce incarico a sé stante lo studio e
l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta
elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati
con criterio discrezionale preventivamente concordato.
Art. 6. Piani
generali di settore 1 /C
I piani generali di
settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrástrutture, i
piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili. Il
contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione territoriale,
comprensoriale o comunale, che disciplinano lo sviluppo del territorio in
funzione di problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del
paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o
industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e ospedaliera,
quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche, ecc., sarà
quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento
dell'incarico o in assenza dal disciplinare d'incarico. Gli elaborati
previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti per il
piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione
della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più
conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore
considerato. E compito del committente di fornire al professionista tutto
il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati
conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il
committente non fornisca il suddetto materiale vale quanto già detto
all'art. 5. Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi
piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da
determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro:
per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune
delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta,
applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.
Art. 7. Programma di
fabbricazione e regolamento edilizio I/D
Il programma di
fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di piano
regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento
edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona, dei tipi
edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando
il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso
pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali
del territorio interessato dal piano tenendo conto anche della situazione
riscontrata nel territorio circostante. Gli elaborati saranno costituiti
da: 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio
sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto; 2) una
planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone
e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione
della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con
particolare riguardo a quelli a livello di insediamento; 3) una tabella o
una descrizione delle tipologie edilizie; 4) una relazione nella quale
siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il
programma; 5) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione
del programma. L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione
e relative norme è fissato nella misura del 40 per cento, dai compensi
base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti. L'eventuale
redazione del regolamento edilizio verrà compensata con criterio
discrezionale concordato preventivamente. E compito del committente di
fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico,
statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per
il piano regolatore. Quando il committente non fornisca il detto materiale
vale quanto già detto all'art. 5.
Art. 8. Piani
particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
Il piano
particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti
dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di norma i seguenti
elementi:
a) la delimitazione
del perimetro delle aree interessate;
b) la
precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
c) i progetti di
massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali quotate sia
longitudinali sia trasversali;
d) la indicazione
planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle
relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle
attrezzature;
e) la indicazione
delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o soggette ad
espropriazione;
f) le norme tecniche
di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
g) programmi e fasi
di attuazione;
h) dati sommari di
costo.
Sono assimilabili ai
piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri
stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se non
derivano da una committenza pubblica e se non rivestono un carattere
ufficiale, comportano lo stesso impégno di studio e di elaborazione come
per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di
quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di
ricostruzione; nel caso di piani di lottizzazione spetta al professionista
incaricato, ove richiesto, la consulenza nella redazione della
convenzione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono
di norma:
1) relazione
illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
2) una o più
planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale
contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;
3) grafici in scala
compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, i tipi
architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le
sistemazioni a verde o a zone speciali;
4) le norme tecniche
di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
5) piano dei
comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da
vincolare;
6) programmi a fasi
di attuazione;
7) relazione sulle
spese necessarie alla esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri
nei limiti indicati dal committente;
8) quanto altro
occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.
E compito del
committente di fornire in accordo con il professionista tutto il materiale
cartografico, topografico o catastale, necessario ed aggiornato, nonché i
rilievi e dati statistici relativi alla demografia, alla industria, ai
commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle infrastrutture della
zona considerata; in particolare quanto necessario per la redazione degli
elaborati di cui alle voci 5), 6), 7).
Quando il
committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già detto per
il caso analogo dell'art. 5. Per la eventuale stesura
degli
elaborati non
compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà concordato
a discrezione.
L'onorario da
corrispondere al professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due
termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal
piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie
esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle
prescrizioni del Piano Regolatore. 1 coefficienti relativi sono così
stabiliti: lire 150.000 per ettaro di superficie del territorio e lire 15
per ogni metro cubo di costruzione;
b) adeguamento del
compenso come sopra determinato in base ai coefficienti indicati dalla
seguente tabella:
|
- per superficie
fino ad ha uno coeff. |
2,8 |
|
- per superficie
di ha due |
1,8 |
|
- per superficie
di ha tre |
1,5 |
|
- per superficie
di ha cinque |
1,3 |
|
- per superficie
di ha dieci |
1,0 |
|
- per superficie
di ha venticinque |
0,9 |
|
- per superficie
di ha cinquanta |
0,8 |
|
- per superficie
di ha cento |
0,7 |
Per i valori
intermedi si opera per interpolazione lineare.
Per superfici
superiori a ha 100 il compenso-sarà determinato con criterio discrezionale
preventivamente concordato.
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al professionista le seguenti
maggiorazioni da concordarsi preventivamente:
a)
per difficoltà
dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi
particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti
rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumentato fino
al 20 per cento;
b) per i
piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento
fino al 50 per cento.
Quando l'incarico
del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G.
l'onorario previsto viene ridotto del 10 per cento.
Le eventuali
prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei piani
parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i
preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno
compensate a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari
caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno compensati a norma
della presente tariffa tutte le prestazioni che il professionista dovesse
compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la documentazione
indicata dagli articoli.
Art. 9. Piani
particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B
I piani
particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che
attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati
aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la sistemazione
degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di
risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato
di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi
architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. 1 rilevamenti
particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno
forniti dal committente o saranno compensati mediante corresponsione degli
onorari previsti dalla tariffa professionale, oltre al rimborso delle
spese sostenute.
Nei piani suddetti
devono essere indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la
destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la
sistemazione degli spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani
particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato
con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati
(art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a lire 30 per metro cubo di
costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di
progetto.
Saranno compensati a
parte, con gli onorari previsti dalla presente tariffa, le prestazioni
relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di piani
parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazioni, preventivi inerenti
alla compilazione del piano finanziario.
Art. 10. Compenso a
tempo
In aggiunta agli
onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa,
al professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e
computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il
tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Sono in particolare
da computarsi a vacazione:
a) i rilievi
di qualunque natura;
b) le pratiche
amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il
committente, o con altri nel di lui interesse;
c) il tempo diurno e
notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
d) le pratiche
catastali come indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra il
vecchio e il nuovo catasto, ecc.
Gli onorari a
vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di
ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un
compenso per ogni aiuto.
Gli onorari a
vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di lire
3.000 ora per il professionista;
b) di lire 1.800 ora
per i suoi aiuti laureati;
c) di lire 1.080 per
ogni altro aiuto di concetto.
Salvo i casi di
effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente
impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni
compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al
presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.
Art. 11. Spese da
rimborsare
Il committente deve
sempre rimborsare al professionista le seguenti spese:
a) di viaggio, di
vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio
professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese
accessorie;
b) di bollo,
di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o
privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di
liquidazione da parte degli Ordini professionali;
c) di
scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni
eccedenti la prima copia, di traduzioni di lingue estere, di fotografie,
di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche e
telegrafiche;
d) di autenticazione
delle copie di atti, relazione, disegni, ecc.;
e) di
personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative,
legali e simili.
Le spese di viaggio
su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc., vengono rimborsate sulla base della
tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di
quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il
professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe
immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con
mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie
tariffe chilometriche.
Art. 12.
Disposizioni varie
Tutti gli onorari
afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come
segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli arti.
5, 7, 8, redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad identificare i
criteri generali informatori del.piano cui spetta il 40 per cento del
compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al
completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60 per cento del
compenso medesimo.
Le successive
eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni
e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a parte con
criterio discrezionale o a vacazione.
Le varianti o modifiche richieste dal committente saranno compensate a
discrezione previo accordo con il committente stesso.
Gli acconti relativi
alle prestazioni professionali effettuate saranno commisurati al compenso
e versati in corso di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni
fornite.
Per una
rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il
progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:
- 10 per cento
all'incarico;
- 30 per cento al
termine del progetto di massima;
- 30 per cento alla
consegna del progetto definitivo;
- 20 per cento
all'approvazione del committente;
- 10 per cento a
conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del progetto
definitivo.
I compensi per le
prestazioni accessorie e i rimborsi saranno versati periodicamente durante
il lavoro di progettazione.
Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolari
prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri
discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a vacazione, secondo
intese da stipulare con il committente.
TABELLA A -
Redazione di piano regolatore generale comunale o intercomunale
ONORARI BASE da
applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori
comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione.
|
Comune fino
abitanti 1.000 |
1.500.000 |
|
Comune fino
abitanti 2.000 |
2.400.000 |
|
Comune fino
abitanti 3.000 |
3.200.000 |
|
Comune fino
abitanti 4.000 |
3.800.000 |
|
Comune fino
abitanti 5.000 |
4.500.000 |
|
Comune fino
abitanti 10.000 |
7.000.000 |
|
Comune fino
abitanti 25.000 |
13.000.000 |
|
Comune fino
abitanti 50.000 |
19.000.000 |
|
Comune fino
abitanti 100.000 |
26.000.000 |
|
Comune fino
abitanti 200.000 |
37.000.000 |
|
Comune fino
abitanti 300.000 |
46.000.000 |
Per i Comuni con popolazione superiore gli onorari saranno determinati a
discrezione. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
TABELLA B -
Urbanistica
Percentuali per la
determinazione delle spese rimborsabili conglobate in relazione agli
onorari base della Tabella.
|
Onorari fino a
L. 500.000 spese pari al |
55%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.1.000.000
spese pari al |
50%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.2.500.000
spese pari al |
45%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.5.000.000
spese pari al |
41%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.7.500.000
spese pari al |
38%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.10.000.000
spese pari al |
35%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.15.000.000
spese pari al |
31%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.20.000.000
spese pari al |
28%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 25.000.000 spese pari al |
25%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.30.000.000
spese pari al |
22%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a L.40.000.000
spese pari al |
19%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 50.000.000 spese pari al |
17%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 60.000.000 spese pari al |
15%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 70.000.000 spese pari al |
13%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 80.000.000 spese pari al |
12%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 90.000.000 spese pari al |
11%
dell'onorario. |
|
Onorari fino a
L. 100.000.000 spese pari al |
10%
dell'onorario. |
Per gli importi
superiori il rimborso spese sarà pari al 10% dell'onorario.
Per gli onorari
intermedi si opera per interpolazione lineare.
|
|
Come è noto
l'adeguamento della T.U. ha carattere di automaticità, nel senso che i
compensi da essa stabiliti agli articoli 8, 9, 10 ed alla Tab. A debbono
ritenersi aumentati, in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT
dei prezzi, semprechè queste siano superiori al 10%. Si precisa che vanno
applicate le variazioni verificatesi al momento della stipula della
convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al
compimento delle singole prestazioni (Circ.LL.PP. 10 febbraio 1976, n.22)
|
|
Mese |
Anno |
|
Variazione |
|
Dicembre |
1969 |
+ |
- |
|
Novembre |
1971 |
+ |
10,1 |
|
Febbraio |
1973 |
+ |
21 |
|
Novembre |
1973 |
+ |
30,8 |
|
Marzo |
1974 |
+ |
41 |
|
Luglio |
1974 |
+ |
51,2 |
|
Ottobre |
1974 |
+ |
62,6 |
|
Febbraio |
1975 |
+ |
70,4 |
|
Ottobre |
1975 |
+ |
81,8 |
|
Febbraio |
1976 |
+ |
90 |
|
Maggio |
1976 |
+ |
103,2 |
|
Settembre |
1976 |
+ |
110,8 |
|
Novembre |
1976 |
+ |
122,5 |
|
Febbraio |
1977 |
+ |
133,6 |
|
Maggio |
1977 |
+ |
142,7 |
|
Settembre |
1977 |
+ |
151,3 |
|
Gennaio |
1978 |
+ |
161,4 |
|
Maggio |
1978 |
+ |
172,6 |
|
Settembre |
1978 |
+ |
182 |
|
Gennaio |
1979 |
+ |
195,3 |
|
Marzo |
1979 |
+ |
203,4 |
|
Maggio |
1979 |
+ |
212,3 |
|
Agosto |
1979 |
+ |
221,4 |
|
Ottobre |
1979 |
+ |
237 |
|
Novembre |
1979 |
+ |
241,4 |
|
Gennaio |
1980 |
+ |
258,4 |
|
Febbraio |
1980 |
+ |
264,6 |
|
Aprile |
1980 |
+ |
273,8 |
|
Giugno |
1980 |
+ |
280,6 |
|
Agosto |
1980 |
+ |
291 |
|
Ottobre |
1980 |
+ |
306,2 |
|
Novembre |
1980 |
+ |
314,7 |
|
Dicembre |
1980 |
+ |
320,1 |
|
Febbraio |
1981 |
+ |
335,7 |
|
Marzo |
1981 |
+ |
341,9 |
|
Maggio |
1981 |
+ |
354,3 |
|
Luglio |
1981 |
+ |
362,9 |
|
Settembre |
1981 |
+ |
372,6 |
|
Ottobre |
1981 |
+ |
381,9 |
|
Novembre |
1981 |
+ |
390,1 |
|
Gennaio |
1982 |
+ |
401,8 |
|
Marzo |
1982 |
+ |
413 |
|
Maggio |
1982 |
+ |
423,5 |
|
Luglio |
1982 |
+ |
436,3 |
|
Agosto |
1982 |
+ |
446 |
|
Settembre |
1982 |
+ |
453,8 |
|
Ottobre |
1982 |
+ |
464,7 |
|
Novembre |
1982 |
+ |
472,1 |
|
Gennaio |
1983 |
+ |
484,2 |
|
Febbraio |
1983 |
+ |
491,9 |
|
Aprile |
1983 |
+ |
503,6 |
|
Giugno |
1983 |
+ |
512,9 |
|
Agosto |
1983 |
+ |
521,1 |
|
Ottobre |
1983 |
+ |
539,7 |
|
Novembre |
1983 |
+ |
546,3 |
|
Gennaio |
1984 |
+ |
557,2 |
|
Febbraio |
1984 |
+ |
564,2 |
|
Aprile |
1984 |
+ |
573,5 |
|
Luglio |
1984 |
+ |
583,6 |
|
Ottobre |
1984 |
+ |
597,6 |
|
Novembre |
1984 |
+ |
601,9 |
|
Gennaio |
1985 |
+ |
614 |
|
Marzo |
1985 |
+ |
626 |
|
Maggio |
1985 |
+ |
636,9 |
|
Agosto |
1985 |
+ |
644,7 |
|
Ottobre |
1985 |
+ |
656,7 |
|
Dicembre |
1985 |
+ |
667,2 |
|
Gennaio |
1986 |
+ |
670,8 |
|
Aprile |
1986 |
+ |
681,2 |
|
Settembre |
1986 |
+ |
690,8 |
|
Dicembre |
1986 |
+ |
700,5 |
|
Marzo |
1987 |
+ |
711,6 |
|
Luglio |
1987 |
+ |
721,9 |
|
Settembre |
1987 |
+ |
730,1 |
|
Dicembre |
1987 |
+ |
741,2 |
|
Marzo |
1988 |
+ |
751,6 |
|
Luglio |
1988 |
+ |
762 |
|
Settembre |
1988 |
+ |
770,1 |
|
Novembre |
1988 |
+ |
784,2 |
|
Gennaio |
1989 |
+ |
793,8 |
|
Febbraio |
1989 |
+ |
801,2 |
|
Aprile |
1989 |
+ |
811,6 |
|
Luglio |
1989 |
+ |
822 |
|
Ottobre |
1989 |
+ |
836,8 |
|
Novembre |
1989 |
+ |
840,5 |
|
Gennaio |
1990 |
+ |
850,9 |
|
Marzo |
1990 |
+ |
861 |
|
Giugno |
1990 |
+ |
871,2 |
|
Agosto |
1990 |
+ |
881,3 |
|
Ottobre |
1990 |
+ |
895,1 |
|
Novembre |
1990 |
+ |
901,5 |
|
Gennaio |
1991 |
+ |
912,6 |
|
Febbraio |
1991 |
+ |
921,8 |
|
Maggio |
1991 |
+ |
932,8 |
|
Luglio |
1991 |
+ |
940,2 |
|
Ottobre |
1991 |
+ |
955,8 |
|
Novembre |
1991 |
+ |
963,8 |
|
Gennaio |
1992 |
+ |
974,2 |
|
Marzo |
1992 |
+ |
981,6 |
|
Maggio |
1992 |
+ |
991,8 |
|
Settembre |
1992 |
+ |
1001,9 |
|
Novembre |
1992 |
+ |
1014,8 |
|
Gennaio |
1993 |
+ |
1020,7 |
|
Aprile |
1993 |
+ |
1031,7 |
|
Giugno |
1993 |
+ |
1041,5 |
|
Ottobre |
1993 |
+ |
1055,8 |
|
Novembre |
1993 |
+ |
1061,3 |
|
Febbraio |
1994 |
+ |
1072,2 |
|
Maggio |
1994 |
+ |
1082,1 |
|
Settembre |
1994 |
+ |
1093 |
|
Novembre |
1994 |
+ |
1103,9 |
|
Gennaio |
1995 |
+ |
1112,7 |
|
Febbraio |
1995 |
+ |
1122,6 |
|
Marzo |
1995 |
+ |
1132,5 |
|
Maggio |
1995 |
+ |
1146,6 |
|
Giugno |
1995 |
+ |
1153,3 |
|
Settembre |
1995 |
+ |
1162,1 |
|
Novembre |
1995 |
+ |
1176,2 |
|
Gennaio |
1996 |
+ |
1180 |
|
Aprile |
1996 |
+ |
1194,9 |
|
Giugno |
1996 |
+ |
1202,5 |
|
Luglio |
1996 |
+ |
1199,9 |
|
Agosto |
1996 |
+ |
1201,1 |
|
Novembre |
1996 |
+ |
1210 |
|
Maggio |
1997 |
+ |
1221,2 |
|
Novembre |
1997 |
+ |
1231,2 |
|
Aprile |
1998 |
+ |
1241,1 |
|
Ottobre |
1998 |
+ |
1250 |
|
Aprile |
1999 |
+ |
1262,4 |
|
Settembre |
1999 |
+ |
1271,3 |
|
Gennaio |
2000 |
+ |
1281,2 |
|
Marzo |
2000 |
+ |
1291,2 |
|
Giugno |
2000 |
+ |
1301,2 |
|
|
LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
COMPENSI
SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI
PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(G.U. n.192 del
15-7-1980)
Art. 1.
Classificazione dei compensi
I compensi dei
periti, consulenti tecnici.. interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e
civile si distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono
fissi, variabili o commisurati al tempo.
Art. 2.
Onorari fissi e variabili
La misura degli
onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte
con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti
materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica
dell'incarico e approvate con decreto Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere
conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio
della prestazione fornita.
Se l'autorità
giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato. l'urgenza
dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente
ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono
essere aumentati fino al venti per cento.
Art. 3.
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le
prestazioni analoghe a quelle previste espressamente nelle tabelle.
Art. 4.
Onorari commisurati al tempo
Per le
prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia
applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al
tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è
di due ore. L'onorario per la prima vacazìone è di L. 24.732 e per
ciascuna delle successive è di L. 13.740.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il
compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a
cinque giorni: può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un
termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà: trascorsa
un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per
ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati
alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi
risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle
vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23-5-1924.
n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità,
a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state strettamente
necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal
termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Art. 5.
Aumento degli onorari
Per le
prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli
onorari possono essere aumentati fino al doppio.
Art. 6.
Incarichi collegiali
Quando
l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti
tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato
sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico
aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti
il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che
ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero
l'incarico affidatogli.
Art. 7. Spese
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una
nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
ed allegare la corrispondente documentazione.
Il giudice
accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non
necessarie.
Ove i periti e i
consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi
dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale
rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è
determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente
legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico
dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato
al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso
specifico incarico.
Art. 8.
Durata dell'incarico
Qualora
l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o
all'interprete non sia completata entro il termine stabilito
originariamente ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e
allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta
senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e
gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni
caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e
nel codice di procedura civile.
Art. 9.
Indennità
Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che
per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria
residenza si applica la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il
perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo
di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti
gli altri al primo dirigente. t fatta salva la maggiore indennità
eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed
interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di
viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono
liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto
destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di
trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate
dall'autorità giudiziaria e documentate.
Art. 10.
Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, potrà essere adeguata la
misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio
precedente.
Art. 11.
Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione
dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al
traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico
ministero che lo ha nominato.
La liquidazione
è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al
traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di
deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso
dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della
Repubblica.
Nei procedimenti
civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente
esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il
pagamento.
Avverso il
decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private
interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta
comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale
appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il
pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che
ha emesso il decreto.
Il procedimento
è regolato dall'art. 29 della legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o
la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può
con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del
decreto.
Il tribunale o
la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha
provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino,
gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.
Art. 12.
Determinazione provvisoria degli onorari
Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli
onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'art. 4.
Art. 13.
Abrogazioni
E abrogata la legge 1-12-1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'art.
23 del regio decreto 28-5-1931, n. 602, contenente disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 dei regio decreto
18-12-1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le
altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
- omissis –
Si omette l'art.
14 che detta disposizioni, di scarso interesse tecnico, inerenti H
finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della
presente legge.
TARIFFA
GIUDIZIARIA
- Indennità di
trasferta
Poiché l'art. 9
della legge 8-7-1980, n. 319 - inerente i compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, ecc., per prestazioni eseguite su
richiesta dell'autorità giudiziaria - fa riferimento, per il calcolo
della indennità di trasferta per incarichi fuori dalla sede di
residenza, alla legge 26-7-1978, n. 417 si riportano in appresso gli
articoli di maggiore interesse di quest'ultimo.
Si precisa che
le indennità in oggetto - aggiornate ai sensi del decreto ministeriale
4-2-1983 (G.U. 24-3-1983, n. 82) - sono valide con decorrenza dal 1°
gennaio 1983. |
|
|
|
|
IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 17, comma 14- bis, ter e quater;
Visto il decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;
Vista la legge 2 marzo
1949, n.143, recante: «Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti»;
Vista la legge 4 marzo
1958, n. 143, recante: «Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli
architetti»;
Visti i decreti
ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile
1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari
professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;
Visto il decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili»;
Vista la proposta dei
Consigli nazionali riuniti degli inge-gneri e degli architetti;
Decreta:
Art.1
I corrispettivi per le
attività di progettazione e per le altre attività previste dall’articolo 17,
comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2,
B3, B5 e B6 allega-te al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante.
Art.2
1. Gli onorari di cui
alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di
lire, sono stabiliti a di-screzione entro il limite massimo dell’onorario
corri-spondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di
lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa
all’importo di 100 miliardi di lire.
Art.3
1. Il rimborso delle
spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale
determinati a seguito dell’ap-plicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6
limitata-mente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al
presente decreto, deve essere riconosciuto forfetaria-mente nella misura
minima del 30 per cento del medesi-mo per importi di lavori pari a 50
milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o
su-periori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si
calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l’entità
dei rimborsi spese e dei compensi acces-sori superi gli importi minimi di
cui al precedente com-ma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa
per l’in-tero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.
Art.4
Nel caso di
affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di
direzione lavori non è dovuta alcuna mag-giorazione delle tariffe di cui al
presente decreto.
Art.5
Il metodo di calcolo
relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art.2, lettera
i], del D.P.R. 554/99 è il se-guente:
a] progettazione
preliminare:
1. per la ideazione e
il coordinamento generale si appli-cano, sull’intero ammontare dell’opera,
la percentuale re-lativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle
pre-stazioni che attengono all’opera nel suo insieme.
2. alle prestazioni
specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle
prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con
la rela-tiva percentuale.
b] progettazione
definitiva e progettazione esecutiva:
1. per la ideazione e
il coordinamento generale si appli-cano, sull’intero ammontare dell’opera,
la percentuale re-lativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle
pre-stazioni che attengono all’opera nel suo insieme.
2. sulle opere edili e
complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella
fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole
sul-l’ammontare delle opere, con la relativa percentuale.
3. alle prestazioni
specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti,
applicandole sull’am-montare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.
2 D.M. 4 APRILE 2001 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 96 del
26.04.2001
APPLICAZIONI
ALIQUOTE:
caso 1] Svolgimento
delle attività all’interno della Amministrazione.
Si assume quale
riferimento per la identificazione economica della prestazione del
Responsabile del Procedimento l’importo fissato dall’Art. 18 della L.109
pari a 1,5% dell’importo dei Lavori assunto per la parte relativa alle
funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota parte determinata
dall’Amministrazione appaltante.
Quindi:
PRESTAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [attività interna all’amministrazione] = Oi
Oi= [QUOTA DETERMINATA
DALL’AMMINISTRAZIONE] X [1.5%X(IMPORTO LAVORI) X (ALIQUOTE TAB. B6)]
caso 2] Conferimento
di incarico all’esterno per attività di supporto al Responsabile del
Procedimento.
In questo caso si
assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione
del Responsabile del Procedimento l’importo delle competenze relativo
all’intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l’opera in
questione, attribuendo, nel raffronto, all’intera prestazione del
Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime.
Quindi: PRESTAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [attività di supporto esterna
all’amministrazione]= Oe
Oe= 25%[ONORARIO
PROGETTAZIONE E D.LL.] X [ALIQUOTE TAB. B6 PER PRESTAZIONI SVOLTE]
Nota bene: per quanto
attiene all’attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista
dal D.lgs. 494/96 e S.M.I., si precisa che le competenze sono state esposte
a parte nella proposta di re-visione di tariffa nella tabella B2 cui si
rimanda.
|
|